Dal 15 agosto 2018 entrerà in vigore il nuovo ambito di applicazione “aperto” della normativa RAEE (cd “open scope”), tale da ricomprendere tutte le AEE immesse sul mercato italiano  (fatte salve alcune specifiche esclusioni): ciò è quanto previsto dal D. Lgs. 49/2014 (all’art. 2), emanato in recepimento della Direttiva 2012/19/UE e contenente la normativa nazionale in materia di RAEE.

Le attuali categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) saranno riviste sulla base di criteri dimensionali oltre che merceologici, in modo da determinare un nuovo ambito di applicazione “aperto” della disciplina RAEE.

L’estensione dell’ambito di applicazione di tale disciplina a tutte le AEE -di uso sia domestico che professionale- risponde allo scopo di raggiungere il fondamentale obiettivo della prevenzione della produzione di RAEE attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero (con innalzamento degli obiettivi minimi di raccolta e recupero in capo ai produttori), in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse,  recuperando materie prime secondarie di valore.

L’ambito aperto determinerà l’ampliamento del novero dei soggetti (produttori, importatori e coloro che vendono con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche) sui quali gravano gli obblighi[1] posti dalla normativa RAEE; l’adempimento degli obblighi è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio stabiliti all’All. V del D. Lgs.49/2014, attraverso l’organizzazione di un sistema individuale o l’adesione ad un sistema collettivo per la gestione  dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato (artt. 8, 9,10, D. Lgs. 49/2014).

Le novità del campo di applicazione aperto

Ai sensi dell’art. 2, D. Lgs. 49/2014, valgono due periodi di operatività della normativa RAEE:

fino al 14 agosto 2018, la disciplina RAEE si applica:

  • alle dieci categorie di AEE di cui all'Allegato I, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato II (campo di applicazione cd. “chiuso”);

Le dieci categorie dell’All. I sono: 1. Grandi elettrodomestici; 2. Piccoli elettrodomestici; 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici; 5. Apparecchiature di illuminazione; 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati); 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo; 10. Distributori automatici.

dal 15 agosto 2018, la normativa RAEE di cui al D. Lgs. 49/2014 si applicherà:

  • alle sei categorie classificate nell'Allegato III, ed elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato IV (campo di applicazione cd. “aperto”).

Le sei categorie di cui all’All. III sono le seguenti:

  1. apparecchiature per lo scambio di temperatura
  2. schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con superficie superiore a 100 cmq
  3. lampade
  4. apparecchiature di grandi dimensioni, con almeno una misura superiore a 50 cm.
  5. apparecchiature di piccole dimensioni, con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm.
  6. piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm.

Le modifiche consistono pertanto in una diversa ripartizione delle categorie di AEE che, dalle dieci di cui all’Allegato I del D.Lgs. 49/2014, passano alle sei dell’Allegato III, ciò comportando l’aumento del numero di prodotti che rientreranno nell’ambito di applicazione del Decreto RAEE, in quanto l’Allegato I -in vigore fino al 14 agosto- distingue le categorie per tipologie di prodotti: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, etc., fino ai distributori automatici.
Dal 15 agosto prossimo, invece, delle sei categorie di AEE previste nell’Allegato III, tre sono individuate per tipologia di prodotti (come nell’Allegato I), ma la 4, la 5 e la 6 si basano esclusivamente su criteri dimensionali; nessun richiamo alla tipologia o allo scopo o utilizzo dell’apparecchiatura.
Pertanto un prodotto che, pur corrispondendo alla definizione di AEE non sia riconducibile ad alcuna delle dieci citate categorie, e che fino al 14 agosto poteva rimanere escluso dal campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014, dal prossimo 15 agosto, lo stesso prodotto, in virtù del campo di applicazione “aperto”, è soggetto alla normativa RAEE potendo essere ricompreso in una delle ultime tre categorie dell’Allegato III.

Queste dunque le modifiche essenziali dell’”open scope”; “tutto sarà più facile”, a detta dei tecnici del Ministero dell’Ambiente che a maggio 2018 hanno presentato le Linee Guida sul “campo di applicazione aperto della disciplina RAEE contenuta nel D.Lgs. 49/2014, dato che peraltro resta immutata la definizione di AEE contenuta all’art. 4, D.Lgs. 49/2014[2].
La caratteristica delle apparecchiature in questione è dunque quella della necessaria circolazione di energia elettrica come energia primaria per svolgere la funzione base, che viene meno quando l’elettricità è interrotta.
Pertanto, non sono AEE, in quanto non hanno bisogno di corrente elettrica per il loro funzionamento base ma richiedono solo, ad esempio, una scintilla per l’avvio del funzionamento: le falciatrici a benzina e le cucine a gas con sola accensione elettronica. Allo stesso modo, le caldaie a gas che per il loro corretto funzionamento dipendono solo dal gas, e per le quali l’energia elettrica svolge solo una funzione di supporto e controllo, sono escluse dal novero delle AEE.

La situazione merita però di essere approfondita, giacché quello che viene a cambiare è l’approccio all’inquadramento nella normativa RAEE.
Fino ad oggi, infatti, se una AEE non poteva essere ricompresa in una delle “vecchie” dieci categorie, rimaneva esclusa dalla disciplina RAEE; dal prossimo 15 agosto accadrà, invece, che tutte le AEE dovranno rientrare in una delle “nuove” sei categorie, rimanendone fuori solo le apparecchiature oggetto di specifica esclusione[3].
Si tratterà pertanto di affrontare alcune situazioni tuttora prive di univoca definizione: in sostanza, individuati i criteri di esclusione, occorrerà capire a quali singoli prodotti essi si applicano; in modo da poter distinguere i “componenti[4] dai prodotti finiti, dato che la disciplina RAEE si applica soltanto ai prodotti: infatti, un motore elettrico (di una poltrona reclinabile, di una tenda per esterni, etc.) è un componente di altri prodotti oppure è un prodotto finito? E che cosa è, esattamente, un componente che ha “funzione indipendente” (e che rientrerebbe perciò nella disciplina RAEE)?
Per i casi non facilmente classificabili, ci si potrà rivolgere al Comitato di Vigilanza e Controllo[5], dal quale sarà possibile ottenere (fornendo adeguata documentazione tecnica) indicazioni circa la inclusione o meno di determinate apparecchiature nella normativa RAEE.
Nel dubbio, quindi, meglio interpellare il Comitato: la mancata osservanza degli obblighi previsti dalla normativa RAEE comporta infatti l’applicabilità di rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie.

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[1] Gli obblighi sono essenzialmente i seguenti: iscriversi al Registro AEE - Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; comunicare annualmente, in genere entro il 30 aprile, l’immesso sul mercato italiano dell’anno precedente; marcare il prodotto in modo da consentire l’individuazione del produttore e apporre il simbolo del “cassonetto barrato” (simbolo previsto dalla Norma EN 50419) per facilitarne la raccolta differenziata; garantire il finanziamento di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto del prodotto immesso sul mercato e giunto a fine vita.

[2] Art. 4, D. Lgs. 49/2014: “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”.

[3] I casi oggetto di specifica esclusione sono indicati all’art. 3, D.Lgs. 49/2014:

a) sono escluse dal campo di applicazione del medesimo Decreto Legislativo:

  • le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;
  • le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 49/2014 purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
  • le lampade a incandescenza;
b) a far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse dal campo di applicazione del Decreto in questione:
  • le apparecchiature destinate ad essere nviate nello spazio;
  • gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  • le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
  • i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
  • le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
  • le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
  • i dispositivi medici ed i dispositivi medico-dia- gnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Re- pubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili

[4] Il componente è definito dall’International Electrotechnical Commission come”parte costituente di un dispositivo che non può essere fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione”.Il componente, quindi, è parte di un dispositivo e, una volta assemblato, ne consente il corretto funzionamento.

[5] Al Comitato di Vigilanza e Controllo spettano una serie di compiti istituzionali, fra i quali quello di assicurare il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 49/2014, nonché quello di costituire punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati e del Centro di coordinamento; in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, il Comitato si esprime circa l'applicabilità o meno del D.Lgs. 49/2014 a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV.


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