Con decreto 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2021, viene recepita la direttiva UE 2020/1833 della Commissione, direttiva che va a modificare gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativamente al trasporto di merci pericolose.

Il DM 13 gennaio 2021 va quindi ad apportare modifiche al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, in cui si recepiva la direttiva madre 2008/68.

In particolare vengono apportate le seguenti modifiche:

Art. 1 – Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

Le lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:


  1. allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
  2. nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
  3. nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” e’ sostituito con “Stato membro”, ove opportuno.

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