Con decreto 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2021, viene recepita la direttiva UE 2020/1833 della Commissione, direttiva che va a modificare gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativamente al trasporto di merci pericolose.
In particolare vengono apportate le seguenti modifiche:
Art. 1 – Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
Le lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
- allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
- nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
- nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” e’ sostituito con “Stato membro”, ove opportuno.