Secondo le statuizioni della nota sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n.1229, basata su un’interpretazione restrittiva dell’art. 6 della Direttiva Quadro Rifiuti 2008/98/CE, i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), in mancanza di provvedimenti comunitari, sono definiti dal singolo Stato membro, che può “decidere caso per caso” senza possibilità di attribuire tale potere agli enti locali decentrati (Regioni -o Province delegate-, competenti al rilascio delle autorizzazioni previste per gli impianti di trattamento e recupero rifiuti): diversamente, ne deriverebbe un contrasto con l’art. 6 della citata Direttiva e risulterebbe violato il principio della ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.

Questa pronuncia, pur facendo stato solo tra le parti e pur essendo a tutt’oggi l’unica nel panorama giuridico del nostro Paese, è riuscita tuttavia a creare una situazione di stallo, dati i pochissimi criteri stabiliti con i crismi della sentenza in questione cui fare riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto (al momento infatti si può contare su tre Regolamenti comunitari e due provvedimenti nazionali -decreti ministeriali-): a causa di ciò, Regioni (o Province) si trovano a dover operare una scelta tra le due seguenti alternative:

  • uniformarsi al diktat del Consiglio di Stato, e quindi non procedere al rinnovo delle autorizzazioni che man mano vengono a scadere (né al rilascio di nuove autorizzazioni), con la conseguenza di paralizzare gli impianti autorizzati al recupero di rifiuti non disciplinati da Regolamenti UE o da normative nazionali;
  • non uniformarsi a tale sentenza, andando incontro al rischio di emanare un provvedimento autorizzatorio illegittimo.

Nel frattempo, la Dir. 2018/851/UE[1] ha apportato importanti modifiche al testo dell’art. 6 della Direttiva Quadro Rifiuti (2008), prevedendo che:

  • L’UE (la Commissione) è chiamata ad adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle quattro condizioni per l’End of Waste (art. 184-ter, comma 1); laddove non siano posti criteri per l’EoW a livello di Unione, sono gli Stati membri che possono stabilire criteri dettagliati, dandone notifica alla Commissione;
  • inoltre (e questa è un’importantissima novità), qualora per determinati rifiuti non siano stati definiti criteri né a livello di Unione europea, né a livello nazionale, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate per verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali (in base alle quattro condizioni previste e ove necessario rispecchiando i “criteri dettagliati” di cui al paragrafo 2 dell’art. 6 stesso): queste decisioni adottate caso per caso (precisa l’art. 6 novellato) non devono essere notificate alla Commissione.

Pertanto: considerando che le “decisioni caso per caso” e le “misure appropriate” sono per forza diverse dai criteri generali stabiliti a livello di Unione europea o a livello nazionale, la Dir.851/2018/UE ha aperto alla possibilità di avere criteri End of Waste caso per caso ad opera di provvedimenti autorizzativi emanati per la singola azienda.

D’altro canto, escludere questa possibilità significherebbe non rispettare il principio di cui al Considerando 19 della Direttiva 2008/98/CE, in base al quale devono essere riconosciuti (e quindi favoriti) “i vantaggi per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’utilizzo dei rifiuti come risorse”.
Si può dunque affermare che la nuova prospettiva sull’individuazione dei criteri EoW disegnata dall’UE, collocata nel solco della transizione verso l’Economia Circolare, consentirebbe al nostro legislatore di superare l’attuale paralisi del settore, mediante l’introduzione, nel panorama normativo nazionale, di appropriate modifiche legislative aderenti alle nuove disposizioni di cui all’art. 6 della Direttiva Quadro Rifiuti, tali per cui, verificata la mancanza di regolamenti comunitari e provvedimenti nazionali, risultino applicabili criteri EoW individuati “caso per caso” all’interno del singolo provvedimento autorizzatorio.

Si tratterebbe peraltro di una soluzione coerente con l’orientamento espresso dal Ministero dell’Ambiente nella Nota 1 luglio 2016, n.10045, dove si legge: “ ….(omissis) … In definitiva, sono individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW, gerarchicamente ordinate. I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell’ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni –o gli enti da queste delegati- definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti.

In via residuale, le Regioni -o gli enti da queste individuati- possono, in sede di rilascio dell’autorizzazione prevista agli articoli 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell’articolo 184-ter, rispetto ai rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari o decreti ministeriali”.

----------

[1] La Direttiva 2018/851/UE fa parte del cosiddetto “Pacchetto Economia Circolare”, costituito da quattro Direttive UE, tutte in vigore dal 4 luglio 2018, che modificano sei precedenti Direttive, dalla Direttiva “madre” sui rifiuti, alle Direttive speciali in tema di imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici, pile, veicoli fuori uso. Oltre alla Direttiva 851 sui rifiuti, le altre Direttive di modifica sono le seguenti: Dir. 2018/852/UE (imballaggi); Dir. 2018/850/UE (discariche); Dir. 2018/849/UE (rifiuti elettrici ed elettronici -RAEE-, pile, veicoli fuori uso). Per tutte, il termine di recepimento previsto è il 5 luglio 2020.


Tags:

ICE Toolkit

strumenti a supporto delle decisioni aziendali

per la circolarità


per la transizione ecologica


per LCA


Processi di Simulazione

Processi Certificati GTI

PROGETTI

Il progetto INERTEX – SISTEMI AVANZATI PER L’INERTIZZAZIONE DEI RIFIUTI è stato cofinanziato dalla Regione del Veneto. Piano Sviluppo e...

Il progetto EcoDPI, acronimo di ECOdesign e riciclo di DPI in una filiera industriale circolare, è il nuovo progetto che vede la collaborazione tra...