Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, va a porre delle modifiche alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006, attuando le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e su imballaggi e rifiuti di imballaggio UE 2018/852. Da sottolineare la modifica all'art. 178-bis, dove è previsto l'ampliamento dei soggetti sottoposti al "regime di responsabilità estesa del produttore di prodotti", regime che sarà meglio definito con successivi Decreti Ministeriali. Altri interventi e modifiche riguardano:
- Priorità e prevenzione
- Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero
- Rifiuti organici
- Definizioni
- Rifiuti urbani e speciali e classificazione
- Sottoprodotti
- End of Waste
- Esclusioni - Sfalci e potature
- Deposito temporaneo
- Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento
- MUD, FIR, Registri
- Tracciabilità post Sistri
- Trasporto intermodale
- Programma nazionale gestione rifiuti
- Misure per la raccolta differenziata
- Imballaggi
- Sanzioni
Art. 24-bis
1. Il finanziamento dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto.
Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119, porta novità sulla disciplina relativa ai veicoli fuori uso. In particolare, tra le modifiche più significative, vediamo l'introduzione del comma 1-bis: secondo questo comma, il veicolo accettato dal concessionario, con tutta la documentazione necessaria alla radiazione del PRA, deve essere gestito in regime di deposito temporaneo ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta. Tra le altre novità introdotte dal decreto si sottolineano la modifica all'articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo 209/2003 che ora prevede che le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso devono necessariamente essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta; infine l'obbligo di pesatura del veicolo fuori uso al momento dell'ingresso nel centro di raccolta.