A tal proposito ricordiamo che, perché un materiale veda cessata la qualifica di rifiuto, devono sussistere le seguenti condizioni:
- la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
- l'utilizzo della sostanza non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana
In particolare, perché tali rifiuti vedano cessata tale qualifica, devono essere sottoposti a operazioni di recupero conformi alle disposizioni della norma UNI 643. Perché poi il materiale venga qualificato come "carta e cartone recuperati" deve avere delle caratteristiche specifiche, descritte in allegato 1 al Decreto. Indicate sempre in allegato 1 le tipologie di rifiuti ammessi alle attività di recupero, con annesso codice EER.
Da sottolineare la definizione in Decreto di "Lotto di carta e cartone recuperati": un quantitativo di carta e cartone prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate.
I produttori di carta e cartone recuperati dovranno ora, obbligatoriamente, rispettare i criteri descritti nella norma UNI EN 643; tra gli obblighi del produttore ricade anche l'applicazione del sistema di gestione di qualità UNI EN ISO 9.001, certificato da un organismo accreditato.
La nuova normativa sarà in vigore dal 24 febbraio 2021.