In vigore dal 3 novembre 2019, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge 128/2019 consente, grazie alle disposizioni introdotte dall’art. 14-bis, di superare il blocco venutosi a determinare nel settore del riciclo/recupero rifiuti a causa della nota sentenza del Consiglio di Stato 1229/2018, nonché della riscrittura del comma 3, art. 184-ter del Codice Ambientale, operata dalla Legge di conversione (giugno 2019) del Decreto “Sblocca Cantieri”.

Il predetto art. 14 bis della Legge 128/2019 (di conversione del D.L. 101/2019 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”) modifica ed integra l’art. 184-ter del Codice Ambientale (D. Lgs.152/2006), ed in particolare, al comma 2, in tema di cessazione della qualifica di rifiuto, provvede a riformulare il comma 3, art. 184-ter, come di seguito riportato:

Art. 184-ter, comma 3, D. Lgs. 152/2006:

“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III -bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

  1. a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
  2. b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
  3. c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
  4. d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
  5. e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”.

Dal dettato normativo risulta chiara l’importante novità rispetto al recentissimo passato, e cioè che: le autorizzazioni del regime ordinario (art. 208 e ss. Codice Ambientale o AIA) devono essere “rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE: ciò comporta il superamento della censura della citata pronuncia del CdS, e la possibilità che, in mancanza di criteri EoW stabiliti a livello europeo o a livello nazionale, le Regioni (Autorità competenti) tornino ad emanare autorizzazioni “caso per caso”, in accordo a quanto stabilito dalla nuova versione del citato art. 6, Direttiva 2008/98/CE (modificato dalla Direttiva 2018/851/UE[1]).

Riguardo alla seconda parte del nuovo comma 3, art. 184-ter in esame, nulla di nuovo: la norma ribadisce che con riguardo alle procedure semplificate di recupero, continuano ad applicarsi, per i criteri EoW, il D.M. 5 febbraio 1998, il D.M. 161/2002 e il D.M. 269/2005.

L’altra fondamentale novità è contenuta nel comma 8 dell’art 14 bis, Legge 128/2019, di seguito riportato:

Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III -bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un’istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 184 -ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalità ivi previste”.

Com’è agevole notare, il legislatore espressamente dispone non soltanto che siano fatte salve le autorizzazioni del regime ordinario già in essere ed avviate a scadenza, ma inoltre che le stesse siano rinnovate nel rispetto del nuovo art. 6, Direttiva 2008/98/CE (il comma 3, art. 184-ter richiama l’art. 6 della Direttiva 2008). Il che vuol dire: se, in mancanza di criteri EoW stabiliti a livello europeo o a livello nazionale, le autorizzazioni sono state a suo tempo rilasciate “caso per caso” dall’Autorità competente, le stesse, arrivate a scadenza, qualora permanga la mancanza di criteri per l’EoW stabiliti a livello europeo o nazionale, saranno rinnovate “caso per caso” dall’Autorità competente (secondo criteri dettagliati individuati all’interno del procedimento autorizzatorio, uniformati alle condizioni poste dall’art. 6, Direttiva 2008/98/CE).

Viene pertanto superato il grave impasse prodotto dal Decreto Sblocca Cantieri, che aveva previsto anche per le autorizzazioni ordinarie l’obbligo di far riferimento (in mancanza di Regolamenti europei o Decreti ministeriali) ai soli parametri stabiliti nei Decreti ministeriali indicati per le autorizzazioni del regime semplificato; parametri da considerarsi inadeguati a regolamentare l’attività di impianti di recupero di rifiuti aventi caratteristiche diverse rispetto a quelli “autorizzati in semplificata”.

Ulteriori modifiche, nonché integrazioni, sono state inoltre apportate dall’art. 14 bis della Legge 128 all’art. 184-ter del Codice ambientale. Le elenchiamo sinteticamente:

  • Riproducendo l’esatta modifica apportata dalla Dir. 2018/851/UE al citato art. 6, Direttiva 2006/98/CE, viene rivista la lettera a) del comma 1 dell’art. 184-ter, in modo che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, “la sostanza o l’oggetto siano destinati ad essere utilizzati per scopi specifici”. Mentre nel vecchio testo si faceva riferimento alla necessità che la sostanza o l’oggetto fossero comunemente utilizzati per scopi specifici, la nuova versione sottolinea la necessità di provare l’effettivo utilizzo.
  • Nell’art. 184-ter, dopo il comma 3, vengono inseriti in aggiunta i commi dal 3-bis al 3-septies. In conclusione, ed in particolare:
    • ai sensi del nuovo comma 3-bis, è stabilito che l’Autorità competente sia tenuta a comunicare all’ISPRA il provvedimento autorizzatorio adottato, riesaminato o rinnovato, entro dieci giorni dalla notifica dello stesso al soggetto istante (i provvedimenti saranno raccolti presso un Registro nazionale, istituito ai sensi del successivo comma 3-septies);
    • in virtù del nuovo comma 3-ter, all’ISPRA, o alle ARPA da tale Istituto delegate, viene affidato il compito di svolgere controlli a campione (sentita l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione e in contraddittorio con il soggetto interessato), “sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti (ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita), agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle previste condizioni di legge, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione”;
    • ai sensi del successivo comma 3-quater, nel caso vengano riscontrate delle non conformità, è previsto l’obbligo per l’Autorità competente di avviare un procedimento finalizzato all’adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato; disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell’autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero dell’Ambiente;
ai sensi del nuovo comma 3-septies, è prevista l’istituzione, con finalità di rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, di un Registro nazionale al quale le Autorità competenti dovranno comunicare i provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati, rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate.


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[1] L’art. 6, Dir. 2008/98/CE novellato ad opera della Dir. 2018/851/UE, quanto alla individuazione dei criteri cui fare riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), nella versione oggi vigente stabilisce che: qualora per determinati rifiuti non siano stati definiti criteri né a livello di Unione europea, né a livello nazionale, gli Stati membri “possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali”,  ….. etc.; queste decisioni adottate caso per caso (precisa l’art. 6) non devono essere notificate alla Commissione.

Considerando che le “decisioni caso per caso” e le “misure appropriate” non possono che essere diverse dai criteri generali stabiliti a livello di Unione europea o a livello nazionale, è chiaro che la Dir. 2018/851/UE contempla l’ipotesi di avere criteri EoW caso per caso ad opera di provvedimenti autorizzativi emanati dall’Autorità competente per la singola azienda.


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