È pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 dell'11 agosto 2020 i Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 99. Nel decreto è contenuta la disciplina sanzionatoria relativa al riciclaggio delle navi, come da regolamento UE n. 1257/2013. Entrato in vigore lo scorso 12 agosto, il decreto contiene le sanzioni per le violazioni generiche delle disposizioni sul riciclaggio e le disposizioni sul riciclaggio. Le sanzioni riportate in Decreto si rivolgono anche all'armatore o al comandante della nave, in caso di violazione degli obblighi di installazione e uso di materiali pericolosi.

Il decreto va così a colmare un vuoto legislativo italiano che rientra tra le varie procedure di infrazione, in particolare la procedura di infrazione 2019_2085. Le norme vanno a completare l'attuazione del regolamento relativo al riciclaggio delle navi, prendendo in considerazione aspetti ambientali e di sicurezza degli impianti di demolizione. Il decreto porta anche l'applicazione della Convenzione di Hong Kong del 19 maggio 2009, così da impedire la pratica di demolire le navi con bandiera europea nel sud-est asiatico, dove non sono vigenti norme in materia ambientale e di sicurezza dei lavoratori di pari entità a quelle europee.

In questo modo il Legislatore intende incoraggiare investimenti e lanciare la creazione di nuovi distretti industriali in zone marittime, dedicate in particolare al riciclaggio delle navi.

Dal punto di vista sanzionatorio qui di seguito vengono elencate le sanzioni previste per gli operatori degli impianti di riciclaggio, articolo 3:

  • l’operatore di un impianto di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniari da euro 5.000 a euro 30.000;
  • l’operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere d), f), g), h), i) e j) del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000;
  • l’operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000;
  • chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 14 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000;
  • chiunque, pur in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 13 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 14 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000.

Prevista anche una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per l'operatore di un impianto di riciclaggio che:

  • non invia all’armatore e all’amministrazione o a un organismo riconosciuto da essa autorizzato, entro dieci giorni dall’approvazione e comunque prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, il piano di riciclaggio della nave;
  • non notifica all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’autorità che rilascia le spedizioni del codice della navigazione, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento:
  • non trasmette all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’amministrazione o all’organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla fine delle operazioni di riciclaggio, la dichiarazione di completamento del riciclaggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento;

Altra sanzione prevista nei confronti dell’operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l’attività senza predisporre il piano di cui all’articolo 7 del regolamento, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

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