Il progetto INERTEX ha perseguito la determinazione e standardizzazione dei processi di miscelazione, attraverso lo studio e la redazione di linee guida dei processi di miscelazione, che costituiranno utili strumenti anche per gli Enti autorizzatori che sono sempre impegnati ad individuare nuove metodiche alternative e migliorative da segnalare agli operatori di settore. Sono state elaborate le linee guida che tengono conto delle sperimentazioni effettuate nel progetto. Per dettagli e documentazione si rimanda alla SEZIONE PROGETTI del sito ICER.

Dalle “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99” [1] “i processi di inertizzazione (ed in particolare i cosiddetti processi di “stabilizzazione e solidificazione”) sono impiegati nel trattamento di una vasta gamma di rifiuti pericolosi e non pericolosi e consentono di ridurre sensibilmente il rilascio di alcune sostanze inquinanti presenti nel rifiuto stesso, attraverso la formazione di composti insolubili che creano una struttura polimerica o cristallina stabile, in grado di imprigionare gli elementi tossici (stabilizzazione); tali processi, inoltre, migliorano le caratteristiche del rifiuto facilitandone la gestione, in quanto quest’ultimo viene trasformato in un prodotto solido, in genere con buona resistenza meccanica e bassa permeabilità. Il processo di stabilizzazione agisce sullo stato chimico-fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi modificando la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti stessi e trasformando, in genere, i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi.

Se, in seguito al processo di stabilizzazione, le componenti pericolose non vengono completamente trasformate in sostanze non pericolose e possono risultare ancora disperdibili nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo il rifiuto è, invece, da considerarsi solo parzialmente stabilizzato.

In tutti i processi di inertizzazione, si procede alla miscelazione del rifiuto o del terreno contaminato con leganti o altri reagenti chimici; gli additivi utilizzabili possono essere sia di natura inorganica che organica.

I processi di inertizzazione possono costituire l'unica fase di trattamento del rifiuto liquido o solido o del terreno contaminato, ovvero essere adottati come trattamenti integrativi di altri processi (per esempio di lavaggio o incenerimento).

In ogni caso, essi sono classificabili, a seconda dei reagenti utilizzabili, in:

1.Processi a base di reagenti inorganici (cemento - a base neutra o acida, calce, argilla);

2.Processi a base di reagenti organici (sostanze termoplastiche, polimeri organici, composti macroincapsulanti).”

Dalle linee guida in materia di miscelazione rifiuti (art. 187 D. Lgs 152/2006) vi sono: 

  • Miscelazione non in deroga
  • Miscelazione in deroga 

Per le miscelazioni di deroga “i soggetti che intendono effettuare operazioni di miscelazioni non in deroga di cui all’art. 187 D. Lgs. 152/2006 dovranno richiedere opportuna autorizzazione allegando la seguente documentazione: 

  1. Dettagliata relazione tecnica contenente: 
  • una esaustiva illustrazione circa la convenienza ambientale dell’operazione di miscelazione;
  • le misure da adottare in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e di tutela della salute umana e dell’ambiente;
  • le aree dedicate, le attrezzature, gli impianti e le modalità operative e la finalità del trattamento;
  • la potenzialità dell’impianto di miscelazione, espressa sia in t/g che in t/a;
  • la provenienza dei rifiuti da miscelare;
  • i CER, le caratteristiche di pericolosità (classe H) e lo stato fisico dei rifiuti da miscelare
  • il CER da attribuire alla miscela ottenuta;
  • il tipo di operazione cui sarà destinata la miscela 
  1. Scheda di miscelazione da compilare per ogni gruppo di rifiuti da miscelare.  

Mentre per le miscelazioni in deroga al divieto generale di cui al comma 1 dell’art. 187 D. Lgs 152/2006, “la miscelazione può essere autorizzata a condizione che: 

  • sia effettivamente dimostrato, nella relazione tecnica presentata, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto;
  • l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli art. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/06 ovvero una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
  • sia effettivamente dimostrato, nella relazione tecnica presentata, che l’operazione di miscelazione è conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’art. 183, c.1, lettera nn) D.Lgs. 152/06;
  • l’operazione non può consistere né in una diluizione né in una miscelazione che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto e determini la declassificazione da rifiuto pericoloso a non pericoloso.” 

Per delineare e progettare il workflow del software INERTEX sono state prese in considerazione delle precise definizioni presenti nel” regolamento all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti: 

  • "rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione": i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento;
  • "altri rifiuti inerti di origine minerale": i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;
  • "rifiuti inerti": i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;
  • "aggregato riciclato": aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;
  • "aggregato artificiale": aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;
  • "aggregato recuperato": aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;
  • "lotto di aggregato recuperato": un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato:
  • "produttore di aggregato recuperato" o "produttore": il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato:
  • "dichiarazione di conformità": la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato:
  • "autorità competente": l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte Il o del Titolo 1, Capo 1V, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.” 

Il workflow per la progettazione del software INERTEX, prevede la suddivisione e il raggruppamento di miscele con sostanze tra loro compatibili partendo dalla distinzione tra rifiuti di smaltimento o recupero, stato fisico, pH, pericolosità (HP) ed infine la presenza di inquinanti e valori limite. Questo permette di determinare e standardizzare dei processi di miscelazione per aziende ed Enti autorizzati del settore, promuovendo una valutazione sostenibile, a basso impatto ambientale, in linea con i valori dell’economia circolare e con la bozza del nuovo regolamento nazionale (luglio 2024) sulla cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti (End of Waste).

 Per delineare il progetto INERTEX sono state prese in considerazione le linee guida in materia di miscelazione di rifiuti (art. 187 D. Lgs 152/2006) all’interno di impianti soggetti ad autorizzazione unica di cui all’art. 208 D.Lgs 152/2006 Parte IV e alle operazioni di miscelazione da effettuare all’interno di impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al D. Lgs152/2006 Parte II Titolo III-bis.

“Ai fini delle presenti linee guida si intende per: 

  • Accorpamento: unione di rifiuti aventi medesimo codice CER al fine di ottimizzarne il trasporto successivo. L’accorpamento non comporta l’attribuzione di un diverso codice CER.
  • Diluizione: particolare tipo di miscelazione, espressamente non consentita neppure come “miscelazione in deroga” dall’art. 185 co. 5-ter D. Lgs 152/2006, che consiste in una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto, attuata al solo fine di ottenere la declassificazione del rifiuto da pericoloso a non pericoloso.
  • Miscelazione: unione di rifiuti aventi diverso codice CER ma medesimo stato fisico al fine di inviare la miscela ottenuta ad un diverso impianto di smaltimento o recupero. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. L’operazione di miscelazione comporta l’attribuzione di un diverso codice CER. La miscelazione di cui alla presente definizione è autorizzata come operazione R12 ovvero D13.
  • Miscelazione non in deroga: miscelazione di rifiuti pericolosi aventi medesime caratteristiche di pericolosità ovvero miscelazione di rifiuti non pericolosi.
  • Miscelazione in deroga: miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
  • Partita di rifiuti: quantità di miscela omogenea per cui si è effettuata la prova di miscelabilità.
  • Tecnico responsabile: soggetto che assume tale incarico in sede di rilascio di autorizzazione alla gestione dei rifiuti. “

Attraverso queste è possibile combinare rifiuti con diverso codice CER, ma con lo stesso stato fisico.

Alla base del progetto INERTEX vi sono i valori dell’economia circolare, quindi la predilezione a massimizzare, ove possibile, il recupero e il riciclo dei rifiuti a fine vita affrontando il tema della riduzione della pericolosità dei rifiuti industriali che determinano impatti significativi e immediati sull’ambiente. Questo filone è ripreso anche nella bozza del nuovo Decreto Inerti che riesamina i limiti sulla presenza di contaminanti negli aggregati recuperati, facilitando il processo di recupero senza compromettere la sicurezza ambientale, portando a processi di recupero più efficienti trasformando i rifiuti inerti in prodotti riutilizzabili. Tale sviluppo comporta un incremento del tasso di riciclo e un’espansione del mercato degli aggregati recuperati sostituendo i materiali inerti naturali in varie applicazioni edili e infrastrutturali.

Alla base del progetto, inoltre, vi è la sicurezza dei lavoratori: è vietata la miscelazione di rifiuti che possa causare una dannosa ripercussione sugli operatori, come una miscelazione che sviluppa gas tossici o molesti, come reazioni esotermiche e di polimerizzazione.

Nel caso il recupero/ripristino della miscela di rifiuti non sia tecnicamente o economicamente fattibile, la miscelazione può essere effettuata al fine di garantire il corretto smaltimento dei rifiuti in discarica, rispettando però, l’art. 2 del D.M. 27/09/2010.

Seguendo queste linee guida è stato sviluppato il workflow precedentemente riassunto, prestando particolare attenzione alla destinazione del rifiuto e alle caratteristiche chimico-fisiche per la miscelazione.

Le operazioni di miscelazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, il quale deve esperire tutte le verifiche necessarie sulla natura, compatibilità e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. L'esito della verifica deve essere annotato nel registro di miscelazione, nel quale sono registrate le miscelazioni effettuate (R12 o D13), e la precedente operazione di carico (dallo stoccaggio D15 o dal ricondizionamento D13 per l'operazione di miscelazione D13, dalla messa in riserva R13 per l'operazione di miscelazione R12) con l’annotazione delle tipologie (CER e, per i rifiuti pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) e le quantità dei rifiuti miscelati con il CER attribuito alla miscela risultante riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui è stata collocata.

Quando una partita di rifiuti viene smaltita attraverso una operazione di miscelazione, come descritto in precedenza, bisogna tenere in considerazione una prima operazione di classificazione: 

  • R12 qualora la miscela di rifiuti ottenuta sia da destinare a recupero;
  • D13 qualora la miscela di rifiuti ottenuta sia da destinare a smaltimento. 

Quando non è possibile fare questa differenziazione vengono attribuiti alle miscele ottenute codici CER della famiglia 19 (Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti...). Qualora tra i rifiuti da miscelare vi sia anche un solo rifiuto pericoloso (Definizione art. 183 D. Lgs 152/2006: rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato / della parte quarta del presente decreto) il CER da attribuire alla miscela deve essere pericoloso.

La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui i rifiuti originari posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica; tale condizione dovrà essere accertata nella caratterizzazione di base di cui all'art. 2 del D.M. 27/09/2010.

Per la miscelazione bisogna tenere anche in considerazione l’Art. 187, comma 1 d. Igs 152/06, che vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità (HP) differenti e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, precisando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

Una volta ottenute queste prime classificazioni di compatibilità, in base alla destinazione, codice CER, viene diminuito il potenziale inquinante attraverso analisi chimico-fisiche per determinare una miscelazione sicura, per esempio andando a valutare la compatibilità del pH, e la pericolosità(HP) ed infine la presenza di inquinanti e valori limite tenendo in considerazione i seguenti regolamenti presenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

  • REGOLAMENTO (UE) 2019/636 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2019 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;
  • REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione);
  • REGOLAMENTO (UE) 2022/2400 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti. 

Nello specifico sono stati presi in considerazione i parametri per l’elaborazione delle procedure di inertizzazione di fanghi da galvanica, polveri di alluminio, polveri a base di Magnesio metallico e una netta separazione della sedimentazione di solidi sospesi su rifiuti liquidi attraverso una miscelazione tra rifiuti.

Oltre ai tre regolamenti citati sono state valutate anche le “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e

l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99” che trattano l’impatto ambientale e la gestione in impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi classificandoli in:

  1. Inertizzazione che comprende: la stabilizzazione/solidificazione ed i trattamenti termici ad alta temperatura;
  2. Altri trattamenti che comprendono: l’estrazione e separazione, il desorbimento termico, la disidratazione, la separazione meccanica.

Questi processi generalmente prendono in considerazione operazioni di pretrattamento per un successivo recupero o smaltimento del rifiuto.


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