Rifiuto

  • La Commissione Europea ha pubblicato un documento di 75 pagine con FAQ per rendere più comprensibile e accessibile la tassonomia UE, un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili. Questo strumento mira a ridurre gli oneri amministrativi delle imprese nell’ambito della finanza sostenibile e a chiarire l’applicazione dei requisiti generali, dei criteri tecnici e del principio “Non arrecare danni significativi” (DNSH), garantendo che le attività economiche non compromettano gli obiettivi ambientali della tassonomia.

    Mairead McGuinness, commissaria per i servizi finanziari, sottolinea l’importanza di queste linee guida per orientare gli investitori e facilitare la transizione sostenibile delle imprese, migliorando l’utilizzo della tassonomia. Le FAQ forniscono indicazioni su aspetti fondamentali come interoperabilità con la direttiva sulla rendicontazione CSRD e standard ESRS, criteri tecnici per obiettivi ambientali, chiarimenti sul DNSH e trasparenza nella rendicontazione. Si enfatizza l’importanza di verifiche periodiche da parte di terzi per assicurare conformità.

    Per supportare ulteriormente le imprese, la Commissione ha creato un sito web educativo con strumenti utili come:

    • Bussola della tassonomia dell’UE, che rappresenta visivamente settori, attività e criteri;
    • Calcolatore della tassonomia, una guida per gli obblighi di comunicazione;
    • Archivio FAQ;
    • Guida per l’utente, per semplificare i concetti anche ai non esperti.

    Nonostante i contenuti chiari, la fruibilità del sito rimane limitata, rischiando di ostacolare l’attuazione pratica. Le norme della tassonomia, in vigore dal gennaio 2024, mirano a offrire un quadro di riferimento per investitori e aziende, proteggere dal greenwashing e accelerare il finanziamento di progetti sostenibili, ma l’applicazione resta disomogenea tra i 27 Stati membri.

  • L’Albo ha recentemente emanato i seguenti provvedimenti:
    •    Circolare n. 10/2021 con cui ha comunicato che sarà cancellato d’ufficio il codice EER 070218 “scarti di gomma” da tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo che lo ricomprendono;
    •    Delibera n. 11/2021 che riporta i modelli con cui la Sezione regionale formalizza all’impresa interessata i provvedimenti di iscrizione o diniego d’iscrizione al registro delle imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da materiali metallici avviati alle operazioni di recupero.
  • Il MiTE ha pubblicato sul proprio sito internet il bando per dare piena attuazione al decreto n. 360 del 2 settembre 2021 (cd. Decreto “Mangiaplastica”). Ricordiamo che con il decreto in parola vengono stanziati 27 milioni di euro ai Comuni italiani per contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, favorirne la raccolta differenziata e migliorarne il riciclo in un’ottica di economia circolare.
  • La partecipazione al Convegno è gratuita. Con l'iscrizione potrai accedere gratuitamente alla FIERA di Verona durante l'evento Progetto Fuoco.

    PER ISCRIVERTI E ACCEDERE GRATUITAMENTE ALLA FIERA CLICCA QUI

    Obiettivi del Convegno
    Molte Regioni italiane dispongono di un patrimonio forestale valorizzato parzialmente per molteplici cause.

    La possibilità di valorizzare l’estrazione di biopolimeri dalle biomasse forestali è un tema dibattuto e affrontato sotto diversi profili, che certamente può avere un impatto sia macroeconomico molto ambizioso, quale alternativa alla produzione di plastiche prettamente di origine fossile sia microeconomico, quale risorsa per una filiera produttiva dislocata in aree spesso marginali in cui tipicamente sono presenti i boschi. Ovviamente qualsiasi ipotesi deve rispettare i principi della sostenibilità.

    In particolare la biomassa lignocellulosica è un materiale vegetale che include colture dedicate di legname ed erba e materiali di scarto dell’agro-forestazione. Si tratta inoltre della singola risorsa rinnovabile più abbondante al mondo, disponibile tutto l’anno, che non necessita di occupare ulteriori spazi oltre a quelli di cui già dispone, sotto forma di foreste spesso certificate. In confronto ad altre materie prime lignocellulosiche, le materie prime basate sul legno per le bioraffinerie dispongono del maggiore potenziale di sostituzione dei composti derivati da combustibili fossili nell’industria chimica.

    Alla luce delle citate premesse, il convegno intende dare una risposta alle seguenti domande: è conveniente, oggi, investire nella creazione di catene del valore competitive basate su materie prime lignocellulosiche? Quali sono i principali vincoli o barriere di questa prospettiva (gap tecnologici, organizzativo/produttivi, strutturali e/o infrastrutturali)? La facilità di trasformazione di sostanze di origine fossile, l’ampia disponibilità e il prezzo di mercato, sono i principali deterrenti agli investimenti per la produzione di biopolimeri?

    Con il presente convegno si vuole quindi fare una fotografia dello stato dell’arte, ed approfondire le reali possibilità che le biomasse forestali possano diventare un’abbondante materia prima industriale alternativa alle fossili.
  • Sono ormai anni che gli aggregati di calcestruzzo riciclato vengono utilizzati in edilizia. Una scelta che porta notevoli vantaggi ambientali, come un minor contributo alle emissioni di anidride carbonica e il recupero di materia; allo stesso tempo si presentano dei problemi, data la grande difficoltà trovata nel creare un prodotto che abbia caratteristiche di resistenza e durabilità paragonabili al tradizionale calcestruzzo.

    Una possibile soluzione arriva dai ricercatori del Royal Melbourne Institute of Technology, in Australia. Il team è riuscito a trovare un modo per produrre un calcestruzzo più forte fino al 35% in più rispetto a quello tradizionale. Capo del progetto Yufei Wu, della School of Engineering, che a tal proposito afferma: "il metodo da noi sviluppato potrà essere utilizzato per rinforzare qualsiasi tipo di calcestruzzo, migliorarne la resistenza, la durezza e la durata, portandolo addirittura ad avere caratteristiche migliori del calcestruzzo ordinario.

    Il metodo prevede la creazione di una miscela di inerti fini e pneumatici triturati, miscelati con cemento e acqua. Il materiale viene poi versato in uno stampo e compresso per ridurne il volume al minimo. Ora il team di ricerca intende collaborare con l'industria dei prefabbricati in calcestruzzo, così da produrre e testare diversi prototipi.
  • Il 22 settembre 2021 lo schema di D.Lgs. di recepimento della direttiva 2019/904/Ue sulle plastiche monouso (cd. "direttiva SUP") è stato trasmesso alla Commissione europea per il necessario processo di valutazione, da concludersi entro il 23 dicembre 2021.

    Il provvedimento, notificato alla Ue ai sensi della direttiva 2015/1535/Ue in quanto suscettibile di incidere sulla concorrenza, prevede in sintesi: l'uscita dal commercio di determinati prodotti in plastica monouso (e tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile), misure finalizzate alla riduzione del consumo per altre tipologie di prodotti e l'obbligo di marcare alcune tipologie di prodotti per informare il consumatore sul corretto smaltimento e sul contenuto di plastica nel prodotto stesso.

  • La pandemia da Covid-19 ha portato a varie crisi, da quella sanitaria a quella economica a quella sociale. Uno dei problemi sorti deriva anche dall'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e guanti: secondo la Commissione Ecomafie in Italia, tra maggio e dicembre 2020, il quantitativo di rifiuti derivanti da questi DPI ammonta a circa 300.000 tonnellate.

    Questi rifiuti sono generalmente destinati a discarica o termovalorizzazione. Per questo motivo ricercatori da tutto il mondo si sono cominciati a porre la domanda: c'è un modo per recuperare e riutilizzare questo materiale? Una risposta arriva dal Royal Melbourne Institute of Technology, in Australia.

    Come spiega il dottor Mohammad Saberian non solo è possibile utilizzare le mascherine monouso per la realizzazione delle strade, ma il risultato offre dei vantaggi ingegneristici reali.

    La pavimentazione stradale è generalmente costituita da quattro strati distinti: il fondo stradale, la base, il legante e l'asfalto; ogni strato deve avere ottime caratteristiche di resistenza e flessibilità, così da sopportare le alte pressioni generate dai veicoli pesanti. L'utilizzo di materiale riciclato nelle strade non è una novità: è da parecchio tempo che, nella realizzazione dell'asfalto, vengono utilizzati gli ACR, aggregati di calcestruzzo riciclato. Dopo vari tentativi, gli studiosi hanno scoperto una miscela ideale, fatta al 99% di ACR e all'1% di mascherine. Questa miscela non solo è conforme agli standard minimi ma, oltretutto, offre caratteristiche di duttilità e flessibilità migliori.

    Secondo i calcoli effettuati, con 3 milioni di mascherine si potrebbe costruire un chilometro di strada a due corsie, sottraendo alla discarica circa 93 tonnellate di materiale.
  • Due segnali positivi dall'Italia: cresce il riciclo degli imballaggi e la certificazione del riciclato acquista dimensione europea. CONAI ha comunicato che nel 2025 l'Italia ha riciclato 10,97 milioni di tonnellate di imballaggi, pari al 77,3% dei 14,2 milioni di tonnellate immessi al consumo; considerando anche il recupero energetico, oltre l'86% degli imballaggi usati è stato sottratto alla discarica. Pochi giorni dopo, ReMade è diventato il primo schema italiano per la verifica del contenuto di materiale riciclato a ottenere una valutazione positiva secondo la procedura europea EA-1/22: lo schema coinvolge già oltre 400 imprese e più di 8.000 prodotti. Sono due segnali diversi ma complementari: non basta produrre materia seconda, occorre anche creare mercati, tracciabilità e fiducia nel contenuto riciclato.
  • Su incarico della Commissione europea, il JRC ha terminato i lavori per l’individuazione di un flusso di rifiuti prioritario per cui adottare un regolamento europeo che fissi i criteri per la fine rifiuto, pubblicando lo studio intitolato "Scoping and developing further end-of-waste and by-product criteria". Lo studio prioritizza i flussi di rifiuti candidati, sulla base della metodologia adottata indicando alla Commissione europea quelli per i quali avviare i lavori per definizione di criteri EoW.
  • Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha elaborato e pubblicato sul sito istituzionale uno studio sulla cattura, utilizzo e stoccaggio della CO₂.
    La Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) è una soluzione tecnologica di decarbonizzazione che consente di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera attraverso le seguenti fasi che costituiscono una filiera tecnologica:
    • cattura: il processo di cattura può avvenire attraverso diversi processi e impianti in prossimità dell’emettitore industriale. La cattura avviene generalmente per separazione dell’anidride carbonica (CO2) dai gas di scarico mediante diversi processi chimici o fisici (post-combustione) a cui segue una compressione per abilitare il trasporto;
    • trasporto: il trasporto della CO2 concentrata verso la sua destinazione finale avviene generalmente in forma gassosa tramite l’utilizzo di condotte, oppure in forma liquida via mare con l’utilizzo di navi o via terra mediante treni o autobotti;
    • utilizzo o stoccaggio: la CO2 è quindi iniettata in idonee formazioni geologiche dando luogo ad uno stoccaggio geologico permanente (CCS) oppure è impiegata in processi industriali (CCU) per la produzione di prodotti a base di carbonio. Le due fasi sono alternative ma possono gire anche in via complementare. Nel presente Studio si fa riferimento alla sola CCUS sottintendendo entrambi i processi. 
    Riconosciuta come leva strategica per gli obiettivi di decarbonizzazione e rafforzata nelle sue prospettive dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, la CCUS è anche tematica al centro uno schema di legge delega approvato in Consiglio dei Ministri, che intende definirne il quadro legislativo di riferimento.
    Lo studio, previsto dalla legge 11 del 2 febbraio 2024, fornisce un’analisi dettagliata degli aspetti tecnici, economici e regolatori funzionali a definire un quadro normativo che abiliti lo sviluppo della filiera CCUS in Italia, per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas serra.

    Le attività di analisi hanno visto il coinvolgimento un ampio gruppo di lavoro, composto da esperti con competenze trasversali nel settore tra cui: ARERA, GSE, ISPRA, RSE, ENEA, CESI, Università, Confindustria, operatori della filiera, società energetiche e dei settori "Hard to Abate".
    Tra le principali attività dello studio figurano la ricognizione della normativa esistente in materia CCUS a livello nazionale e in altri stati, l'analisi dei costi della filiera, la mappatura dei potenziali utilizzatori, l’analisi preliminare di alcune potenziali linee evolutive del quadro normativo, regolatorio e di incentivazione per il settore.
    Sebbene le proposte elaborate non siano da intendersi come vincolanti, costituiscono un passaggio chiave per acquisire gli elementi tecnici funzionali al perfezionamento del quadro normativo, consentendo così lo sviluppo della filiera CCUS in Italia.
  • Le imprese che impiegano materiali e prodotti che derivano, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclo di rifiuti o di rottami hanno tempo fino al 21 febbraio 2022 per presentare istanza per le spese sostenute nel 2020. Il Decreto è firmato dai ministri della Transizione ecologica, dello Sviluppo economico e dell’Economia e Finanze

  • Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi introduce misure ambiziose per promuovere l'economia circolare e ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi. L'obiettivo principale è diminuire significativamente la quantità complessiva di imballaggi prodotti, con una particolare attenzione alla plastica. Il regolamento prevede divieti per determinati imballaggi monouso in plastica a partire dal 2030, promuove la progettazione di imballaggi più sostenibili e rafforza gli obblighi di riuso e riciclo. Le aziende dovranno adeguare i propri processi produttivi e i propri prodotti ai nuovi requisiti, mentre i consumatori saranno chiamati a svolgere un ruolo più attivo nella gestione dei rifiuti. Il regolamento rappresenta una sfida importante, ma apre anche nuove opportunità per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili. Le imprese dovranno investire in ricerca e sviluppo per trovare nuovi materiali e tecnologie che permettano di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi. I consumatori, a loro volta, potranno beneficiare di prodotti più sostenibili e di un ambiente più pulito. In sintesi, il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi è uno strumento fondamentale per la transizione verso un'economia circolare e per la protezione dell'ambiente.

    Per consultare la direttiva:
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
  • Nike ha presentato le divise 2026 delle proprie nazionali realizzate, per la prima volta nella propria linea elite performance, con 100% di rifiuti tessili trasformati in nuovo poliestere attraverso riciclo chimico avanzato. Le maglie sono state sviluppate per le competizioni internazionali del 2026 e abbinate alla tecnologia Aero-FIT. È un caso interessante perché mostra come il textile-to-textile recycling stia cercando di uscire dalla nicchia e dimostrare di poter garantire anche prestazioni tecniche elevate, non soltanto benefici ambientali.
  •  

    I RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) o WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) sono apparecchiature di scarto, prodotti elettronici a fine vita o comunque non più utilizzati dai consumatori. Fanno parte di questa categoria pc, display, telefoni, circuiti integrati ecc.

    La produzione di RAEE è associata all’innovazione tecnologica ed alla crescita della domanda nel settore elettronico. La diminuzione del tempo di vita delle apparecchiature, unita all’inadeguata consapevolezza da parte dei consumatori, giocano un ruolo fondamentale nell’aumento della produzione dei RAEE. Il problema è particolarmente accentuato nei paesi in via di sviluppo, essendo la quantità di RAEE prodotti correlata positivamente allo sviluppo economico. Si attende pertanto una rapida crescita nella produzione di RAEE in questi paesi nei prossimi decenni.

    Alla luce di ciò, si rendono necessarie nuove soluzioni per gestire tale quantitativo di rifiuti che può comportare diversi pericoli ambientali a causa del loro errato smaltimento. Oltre a ciò, la costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche consuma notevoli quantità di metalli preziosi che sono estratti in paesi dell’Africa, Asia e Sud America da persone che spesso lavorano in condizioni di sfruttamento .

  • Dal 12 agosto 2026 è pienamente applicabile il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), il Regolamento europeo che ridisegna le regole sugli imballaggi. Dallo stop ai PFAS negli imballaggi alimentari alle nuove etichette armonizzate, dal riuso ai sistemi di deposito cauzionale: ecco cosa cambia e quali sono le principali tappe previste nei prossimi anni.

    Mercoledì 12 agosto 2026 ha segnato una data importante per il settore degli imballaggi in Europa: è iniziata infatti l’applicazione concreta delle disposizioni contenute nel Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

    Approvato nel dicembre 2024 per sostituire la precedente Packaging Waste Directive, il Regolamento introduce un insieme articolato di misure finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti, migliorare la riciclabilità degli imballaggi, aumentare il ricorso al riuso e limitare l'impiego di sostanze considerate pericolose.

    Tra i cambiamenti più significativi figurano lo stop agli imballaggi alimentari contenenti PFAS oltre determinate soglie, la progressiva riduzione di alcune tipologie di imballaggi monouso — comprese, negli anni successivi, le bustine monodose per condimenti e alcune confezioni per frutta e verdura — e, parallelamente, la promozione di contenitori riutilizzabili per alimenti e bevande, di spazi dedicati alla vendita sfusa nei supermercati e di veri e propri obiettivi di riuso, analogamente a quanto già avviene per il riciclo.

    La trasformazione, tuttavia, sarà graduale. Gli effetti più evidenti saranno percepibili soprattutto a partire dal 2030, quando entreranno in gioco, tra le altre misure, nuovi obblighi relativi ai contenitori riutilizzabili nella ristorazione e nella grande distribuzione e restrizioni su alcune confezioni monouso.

    Meno monouso, più riutilizzo

    Uno degli obiettivi centrali del PPWR è la progressiva riduzione degli imballaggi monouso, laddove la loro eliminazione o sostituzione risulti tecnicamente ed economicamente possibile e produca un effettivo vantaggio ambientale.

    Per imballaggio riutilizzabile si intende un contenitore che non diventa rifiuto dopo il primo utilizzo, ma viene raccolto, eventualmente sanificato e reimmesso nel ciclo di utilizzo.

    Proprio per l'ampiezza dei cambiamenti richiesti a imprese e cittadini, il PPWR prevede una progressiva entrata in vigore delle diverse misure, accompagnata in alcuni casi da deroghe, esenzioni e regimi transitori.

    Quasi mezzo chilo di rifiuti da imballaggio al giorno per ogni europeo

    La portata del problema emerge con chiarezza dai numeri. Gli imballaggi rappresentano circa un terzo dei rifiuti urbani prodotti nell'Unione europea.

    Nel 2023, ultimo dato Eurostat riportato, sono stati generati 177,8 chilogrammi di rifiuti da imballaggio per abitante, equivalenti in media a quasi mezzo chilo al giorno per ogni cittadino europeo.

    Il trend, inoltre, è di lungo periodo. Si è passati dai circa 158 chilogrammi pro capite del 2005 ai circa 178 chilogrammi del 2023, con una crescita media nell'ordine di un chilogrammo per abitante all'anno. Nel periodo compreso tra 2014 e 2021, la produzione di rifiuti da imballaggio nell'UE è aumentata ogni anno, con la sola eccezione di una lieve diminuzione dello 0,4% nel 2018.

    Anche il riciclo è cresciuto, ma non abbastanza da compensare l'aumento dei consumi e dei rifiuti. Nel periodo 2014-2021 la quantità di imballaggi riciclati per abitante ha registrato un andamento generalmente crescente, con flessioni del 3,1% nel 2018 e dell'1% nel 2020. Nel 2023, a fronte di circa 178 chilogrammi pro capite di rifiuti da imballaggio, la quantità media riciclata nell'UE è stata di circa 120 chilogrammi per abitante.

    Le principali scadenze del nuovo Regolamento

    Il percorso delineato dal PPWR si sviluppa attraverso una serie di tappe precise, distribuite nell'arco dei prossimi anni.

    12 agosto 2026: cambia il quadro normativo europeo

    Dal 12 agosto 2026, in applicazione dell'articolo 71, il Regolamento (UE) 2025/40 diventa pienamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

    Le nuove disposizioni in materia di sostenibilità, composizione e gestione degli imballaggi sostituiscono il precedente impianto normativo e introducono regole uniformi a livello europeo.

    La differenza rispetto a una direttiva è sostanziale: un regolamento europeo non necessita di recepimento nei singoli ordinamenti nazionali, ma è direttamente applicabile e vincolante negli Stati membri.

    Contestualmente viene ufficialmente abrogata la direttiva 94/62/CE, che per oltre trent'anni ha disciplinato il settore degli imballaggi nell'Unione. Alcune sue disposizioni continueranno tuttavia ad applicarsi temporaneamente nell'ambito del regime transitorio.

    12 agosto 2026: stop ai PFAS negli imballaggi alimentari oltre le soglie consentite

    Una delle misure immediatamente più rilevanti riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche, note come PFAS.

    Dal 12 agosto 2026, in base all'articolo 5, paragrafo 5, non possono essere immessi sul mercato imballaggi destinati al contatto con alimenti che contengano PFAS in concentrazioni superiori alle soglie previste dal Regolamento.

    I limiti indicati sono:

    • 25 ppb, cioè parti per miliardo, per i PFAS, esclusi quelli polimerici;

    • 250 ppb per la somma di 30 specifici PFAS;

    • 50 ppm, parti per milione, per i PFAS includendo quelli polimerici.

    La misura punta a ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente associati a queste sostanze, spesso definite “contaminanti eterni” per la loro elevata persistenza.

    Entro sette anni, sempre entro il 12 agosto, la Commissione europea dovrà inoltre effettuare una valutazione per verificare se le disposizioni introdotte abbiano contribuito in misura sufficiente a ridurre al minimo la presenza e la concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione nei materiali di imballaggio.

    12 agosto 2026: verso etichette armonizzate in tutta l'Unione

    Un'altra novità riguarda l'etichettatura.

    In base agli articoli 12 e 13, la Commissione è chiamata ad adottare atti di esecuzione per definire nuove etichette armonizzate destinate agli imballaggi, compresi quelli inseriti nei sistemi di deposito cauzionale e quelli riutilizzabili, oltre che ai contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti di imballaggio.

    L'obiettivo è superare la frammentazione dei diversi sistemi nazionali e rendere uniformi in tutta l'UE simboli e informazioni che aiutano il consumatore a individuare il corretto conferimento dei rifiuti.

    Le nuove etichette saranno concretamente visibili sugli imballaggi a partire dal 12 agosto 2028. Una proposta è già stata elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, il JRC.

    12 agosto 2026: una metodologia comune per identificare i materiali

    Sempre in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, devono essere definiti attraverso atti di esecuzione criteri e metodologie uniformi per identificare i materiali di cui sono costituiti gli imballaggi.

    La disciplina riguarda anche gli imballaggi compositi, nonché i componenti integrati o separati che li costituiscono, con l'obiettivo di creare criteri omogenei a livello europeo.

    31 dicembre 2026: una relazione sulle sostanze che destano preoccupazione

    Entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione dovrà pubblicare una relazione ufficiale sulla presenza negli imballaggi delle sostanze considerate preoccupanti.

    Il documento dovrà verificare, tra l'altro, se tali sostanze rappresentino un ostacolo al riciclo e al riutilizzo oppure possano comportare rischi per la salute e per l'ambiente.

    I risultati dell'analisi potranno costituire la base per l'introduzione di ulteriori restrizioni.

    31 dicembre 2026: metodologia per calcolare il contenuto riciclato

    Un'altra scadenza importante è fissata al 31 dicembre 2026.

    Entro questa data la Commissione dovrà adottare, in base all'articolo 7, paragrafo 8, gli atti di esecuzione necessari a definire la metodologia di calcolo e di verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi.

    Sulla base di questa metodologia, sempre entro la fine del 2026, dovranno essere adottati anche atti delegati per integrare il Regolamento con criteri di sostenibilità applicabili alle tecnologie di riciclaggio della plastica.

    31 dicembre 2026: il riferimento per le deroghe ai sistemi di deposito cauzionale

    Il 2026 assume un ruolo centrale anche nell'applicazione dei sistemi di deposito cauzionale, i cosiddetti DRS – Deposit Return Systems, previsti dall'articolo 50 per le bottiglie di plastica e i contenitori metallici monouso con capacità massima di tre litri.

    Un Paese potrà chiedere l'esenzione dall'obbligo qualora il tasso di raccolta differenziata di tali imballaggi raggiunga almeno l'80% in peso degli imballaggi dello stesso formato immessi sul mercato nel 2026.

    A ciò si aggiunge un'ulteriore condizione: entro il 1° gennaio 2028 lo Stato interessato dovrà notificare una domanda di deroga accompagnata da una strategia e da un piano di attuazione finalizzati al raggiungimento di un tasso di raccolta differenziata del 90%.

    12 febbraio 2027: un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili

    Nel 2027 inizia a prendere forma uno dei cardini del sistema di riuso: la definizione di un numero minimo di rotazioni degli imballaggi riutilizzabili, vale a dire il numero di volte in cui un contenitore, dopo essere stato raccolto ed eventualmente sanificato, viene rimesso a disposizione di consumatori o imprese.

    Si tratta di un parametro determinante ai fini della sostenibilità ambientale. Il beneficio del riuso è infatti strettamente collegato sia al tasso di ritorno, cioè alla percentuale di contenitori effettivamente riconsegnati, sia al numero di volte in cui questi vengono nuovamente utilizzati. Se entrambi i valori sono troppo bassi, il sistema può risultare meno vantaggioso sotto il profilo ambientale rispetto al monouso.

    Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione dovrà quindi adottare un atto delegato per stabilire un numero minimo di rotazioni per le tipologie di imballaggi più frequentemente destinate al riutilizzo, tenendo conto anche di esigenze igieniche e logistiche.

    Sempre entro il 12 febbraio 2027 dovrà inoltre essere istituito un Osservatorio europeo sul riutilizzo, incaricato di monitorare l'applicazione delle nuove norme, raccogliere dati e contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche in materia.

    12 febbraio 2027: il consumatore potrà utilizzare il proprio contenitore per l'asporto

    Il riuso entrerà direttamente anche nelle abitudini quotidiane.

    Entro il 12 febbraio 2027, secondo quanto previsto dall'articolo 32, alberghi e ristoranti che vendono alimenti e bevande da asporto dovranno consentire ai consumatori di utilizzare contenitori portati da casa.

    La disposizione punta a creare un'alternativa concreta all'utilizzo sistematico di confezioni monouso nel settore del take-away.

    30 giugno 2027: come calcolare gli obiettivi di riutilizzo

    Entro il 30 giugno 2027, in applicazione dell'articolo 30, la Commissione europea dovrà adottare gli atti di esecuzione necessari a stabilire la metodologia per il calcolo degli obiettivi di riutilizzo.

    Sarà un passaggio fondamentale per rendere misurabili e confrontabili gli obiettivi previsti dal nuovo quadro normativo.

    1° gennaio 2028: nuovi criteri per migliorare la riciclabilità

    Il 2028 sarà un altro anno decisivo, a cominciare dalle regole sulla progettazione degli imballaggi.

    Entro il 1° gennaio 2028, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4, la Commissione dovrà adottare atti delegati destinati a definire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità.

    Non tutti gli imballaggi tecnicamente riciclabili, infatti, possono essere recuperati con la stessa facilità o efficienza. A incidere sono il materiale utilizzato, il design della confezione e la presenza di determinate sostanze chimiche.

    12 febbraio 2028: una metodologia contro gli imballaggi sovradimensionati

    Il PPWR interviene anche sul problema delle confezioni eccessivamente grandi rispetto ai prodotti che contengono, questione che presenta implicazioni sia ambientali sia commerciali.

    L'articolo 24 affida alla Commissione il compito di adottare, entro il 12 febbraio 2028, gli atti di esecuzione necessari a definire una metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto negli imballaggi.

    L'obiettivo è creare criteri misurabili per contrastare il sovraimballaggio e ridurre il consumo inutile di materiali.

    12 agosto 2028: etichette uniformi sugli imballaggi in tutta Europa

    Dal 12 agosto 2028, secondo quanto previsto dall'articolo 12, le nuove etichette armonizzate dovranno comparire sugli imballaggi immessi nel mercato dell'Unione europea.

    L'etichetta standardizzata dovrà indicare in modo chiaro i materiali di cui è composto l'imballaggio, facilitando la raccolta differenziata, riducendo gli errori dei consumatori e superando la frammentazione degli attuali sistemi nazionali.

    12 febbraio 2028: imballaggi riutilizzabili anche per il take-away

    Sempre dal 12 febbraio 2028, il riutilizzo compie un ulteriore passo nel settore dell'asporto.

    In base all'articolo 33, ristoratori, albergatori e fornitori di catering che vendono cibi e bevande da asporto dovranno offrire ai consumatori la possibilità di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili.

    Si tratta di un ulteriore passaggio verso un modello nel quale il riuso non rappresenta più una scelta marginale, ma diventa una componente strutturale del sistema europeo degli imballaggi.

    Un cambiamento graduale destinato a trasformare produzione e consumi

    Il nuovo Regolamento europeo non introduce dunque una singola rivoluzione immediata, ma costruisce un percorso progressivo che coinvolgerà produttori, distributori, ristorazione, grande distribuzione e consumatori.

    Dal controllo delle sostanze chimiche alla progettazione per il riciclo, dai sistemi di deposito cauzionale alla diffusione degli imballaggi riutilizzabili, fino all'armonizzazione delle etichette, il PPWR punta a intervenire sull'intero ciclo di vita dell'imballaggio.

    Il 12 agosto 2026 rappresenta il punto di partenza operativo di questo percorso. Molti degli effetti più visibili emergeranno però negli anni successivi e, in particolare, verso il 2030, quando le misure di riduzione del monouso e gli obblighi di riutilizzo saranno destinati a incidere in maniera ancora più evidente sulle modalità con cui prodotti, alimenti e bevande vengono confezionati, distribuiti e consumati in Europa.

  • Il termine dell'anno in corso ha segnato un periodo di particolare importanza per il settore del riciclo, evidenziato sia dalla progressiva attuazione delle misure delineate nel pacchetto europeo per il 2030 sulla circolarità, sia dal dibattito in corso riguardo alla proposta del nuovo Regolamento sugli imballaggi.

    Parallelamente, l'industria del riciclo italiana ha continuato a registrare una crescita costante, confermandosi come un punto di eccellenza a livello europeo. Nonostante i notevoli progressi raggiunti, è evidente che tali risultati non siano ancora sufficienti per sfruttare appieno le nuove opportunità che si presentano.

    Il passaggio a un'economia più circolare impone al settore del riciclo sfide rilevanti, tra cui la necessità di ridurre il prelievo e il consumo di materiali, ottimizzarne l'utilizzo prolungato, promuoverne il riciclo e favorirne l'impiego ripetuto in sostituzione delle materie prime vergini. Per raggiungere tali obiettivi, diventa essenziale implementare innovazioni tecnologiche nei processi di riciclo e adottare nuove misure che consentano al mercato di riconoscere e valorizzare in modo più ampio i reali vantaggi - ambientali, di autonomia e di sicurezza strategica - derivanti dai materiali generati attraverso il riciclo.

    Se vuoi consultare l'intero Rapporto clicca QUI

  • Il progetto INERTEX – SISTEMI AVANZATI PER L’INERTIZZAZIONE DEI RIFIUTI è stato cofinanziato dalla Regione del Veneto. Piano Sviluppo e Coesione, sezione speciale, AREA TEMATICA PSC 1 - RICERCA E INNOVAZIONE in continuità con AZIONE (POR FESR) 1.1.4 “Sostegno alleattività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologiesostenibili, di nuovi prodotti e servizi. DGR 1800 del 15 dicembre 2021

    Il progetto è stato presentato da GREEN TECH ITALY, rete d’impresa, a cui partecipano le società retiste:
    Elite Ambiente srl
    Chimicambiente srl
    Opigeo srl
    J.Liv srl

    e sostenuto da Veneto Green Cluster.

    Il progetto INERTEX intende affrontare la sfida della riduzione della pericolosità dei rifiuti e la sperimentazione di alcune soluzioni dimostrative finalizzate al corretto smaltimento in sicurezza, tenuto conto che non tutte le tipologie di rifiuti del catalogo CER (Catalogo europeo dei rifiuti) possono essere recuperate/riciclate, soprattutto per ciò che concerne i rifiuti pericolosi.
    A tal fine, l’area che si intendere indagare è quella della miscelazione dei rifiuti; sebbene attualmente manchi una definizione in senso stretto sia a livello europeo che a livello nazionale all’interno del D.L.vo 152/2006, con il termine miscelazione di rifiuti si intende l’operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi generando una miscela per la quale non esiste un univoco codice identificativo.
    Le miscelazioni comprendono processi di inertizzazione che producono la stabilizzazione o solidificazione con leganti idraulici (es.: cemento, calce, argilla) o reagenti organici (es.: materie termoplastiche, composti macroincapsulanti, polimeri) oppure la vetrificazione/distruzione termica del rifiuto.
    L'obiettivo finale è quindi diminuire il potenziale inquinante e la pericolosità dei rifiuti, rendendoli idonei alle successive fasi di smaltimento in discarica oppure al recupero. Con queste premesse, si ritiene che il progetto INERTEX esprima due fondamentali elementi di innovazione:
    1) la definizione di una metodica di processo automatica e ripetibile in contesti diversi: la semplicità del metodo coniugata all’efficacia in termini di accettabilità e utilità prevista per gli operatori, rappresenta un valore tangibile che si pensa possa innescare processi virtuosi e replicabili di trattamenti dei rifiuti a livello industriale, che andranno a limitare la produzione di rifiuti non recuperabili. Di fatto la metodica mette in atto un processo decisionale che sulla base delle matrici, dati disponibili sulla tecnica/tecnologia e della specifica applicazione, conduce ad una valutazione della sua applicabilità. Da sottolineare che le miscelazioni rappresentano, generalmente, operazioni di pretrattamento per un successivo recupero o smaltimento del rifiuto che deve essere valutato e ponderato preventivamente;
    2) lo sviluppo di conoscenze specifiche relative a soluzioni di inertizzazione per la riduzione di pericolosità di determinati rifiuti, quale premessa alla definizione di BAT: attraverso casi concreti e altamente dimostrativi indicati nel WP3, si opera nella individuazione di tecniche tecnologie impiegabili, tendenti a ottenere un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel suo complesso, sviluppabili su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi. Si tratta quindi di conoscenze specifiche che sono appunto la premessa per la definizione di vere e proprie BAT (Direttiva 96/61/CE), affrontando contestualmente le problematiche pratiche legate allo stoccaggio, carico, trasporto e scarico dei rifiuti prodotti.livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel suo complesso, sviluppabili su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi. Si tratta quindi di conoscenze specifiche che sono appunto la premessa per la definizione di vere e proprie BAT (Direttiva 96/61/CE), affrontando contestualmente le problematiche pratiche legate allo stoccaggio, carico, trasporto e scarico dei rifiuti prodotti.
  • Il progetto INERTEX intende affrontare la sfida della riduzione della pericolosità dei rifiuti e la sperimentazione di alcune soluzioni dimostrative finalizzate al corretto smaltimento in sicurezza, tenuto conto che non tutte le tipologie di rifiuti del catalogo CER (Catalogo europeo dei rifiuti) possono essere recuperate/riciclate, soprattutto per ciò che concerne i rifiuti pericolosi.
    A tal fine, l’area che si intendere indagare è quella della miscelazione dei rifiuti; sebbene attualmente manchi una definizione in senso stretto sia a livello europeo che a livello nazionale all’interno del D.L.vo 152/2006, con il termine miscelazione di rifiuti si intende l’operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi generando una miscela per la quale non esiste un univoco codice identificativo.
    Le miscelazioni comprendono processi di inertizzazione che producono la stabilizzazione o solidificazione con leganti idraulici (es.: cemento, calce, argilla) o reagenti organici (es.: materie termoplastiche, composti macroincapsulanti, polimeri) oppure la vetrificazione/distruzione termica del rifiuto.
    L'obiettivo finale è quindi diminuire il potenziale inquinante e la pericolosità dei rifiuti, rendendoli idonei alle successive fasi di smaltimento in discarica oppure al recupero.
    Con queste premesse, si ritiene che il progetto INERTEX esprima due fondamentali elementi di innovazione:
    1) la definizione di una metodica di processo automatica e ripetibile in contesti diversi: la semplicità del metodo coniugata all’efficacia in termini di accettabilità e utilità prevista per gli operatori, rappresenta un valore tangibile che si pensa possa innescare processi virtuosi e replicabili di trattamenti dei rifiuti a livello industriale, che andranno a limitare la produzione di rifiuti non recuperabili. Di fatto la metodica mette in atto un processo decisionale che sulla base delle matrici, dati disponibili sulla tecnica/tecnologia e della specifica applicazione, conduce ad una valutazione della sua applicabilità. Da sottolineare che le miscelazioni rappresentano, generalmente, operazioni di pretrattamento per un successivo recupero o smaltimento del rifiuto che deve essere valutato e ponderato preventivamente;
    2) lo sviluppo di conoscenze specifiche relative a soluzioni di inertizzazione per la riduzione di pericolosità di determinati rifiuti, quale premessa alla definizione di BAT: attraverso casi concreti e altamente dimostrativi indicati nel WP3, si opera nella individuazione di tecniche tecnologie impiegabili, tendenti a ottenere un elevato
  • Il progetto INERTEX è cofinanziato dall' AZIONE EX POR FESR 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, DGR n.  1800 del 15 dicembre 2021. Le attività prevedono uno studio preliminare rivolto alla ideazione e realizzazione di una infrastruttura informatica e di database di sostanze chimiche con la finalità di individuare le compatibilità/incompatibilità tra le stesse.

    Il database che si sta sviluppando contiene un elenco delle sostanze chimiche con caratteristiche di pericolo da utilizzare come inertizzanti e un elenco di tipologie di rifiuto con evidenziate le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolo HP.
    Lo studio e l’analisi di metodiche di miscelazione, alla luce delle evoluzioni in campo scientifico e dei relativi progressi tecnici conseguiti nel settore del trattamento chimico-fisico dei rifiuti, permette di arricchire la banca dati con un elenco dei processi di inertizzazione e delle tecnologie di trattamento (con la creazione di un algoritmo di associazione delle sostanze/rifiuti, rappresentato in FIGURA) e un elenco dei rifiuti non recuperabili e/o difficilmente recuperabili (elaborazione di un elenco di rifiuti particolarmente reattivi e conseguentemente difficilmente recuperabili).
    Allo stato dell'arte è stato realizzato un workflow principale per automatizzare, coordinare e monitorare le operazioni in modo efficiente, riducendo l'intervento umano e migliorando la consistenza dei processi. In particolare, il lavoro ha approfondito la:

    - definizione di processi che riguardano una ampia casistica;
    - sequenza di passaggi, ordine dei passaggi o delle attività che devono essere eseguite;
    - automazione di alcune o tutte le attività.
    - informazione degli utenti delle attività da completare o delle decisioni da prendere.
  • Il progetto INERTEX è cofinanziato dall' AZIONE EX POR FESR 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, DGR n.  1800 del 15 dicembre 2021.

    Con l’obiettivo generale di realizzare un sistema informatizzato a supporto degli operatori del settore ecologia nelle attività di gestione dei rifiuti, in particolare per ridurne la pericolosità ed agevolare le successive operazioni di recupero e smaltimento in sicurezza, i lavoro hanno inteso definire le caratteristiche del sistema informatizzato e dell’archivio elettronico (consistenza, sicurezza, integrità).

    Il software è un’applicazione web utilizzabile con qualsiasi computer provvisto di connessione internet. Si può accedere dalla home page, nel box Processi di simulazione digita Processo INERTEX.

    Il progetto in questione è una Web Application che permette di:

    - trarre vantaggio dalle sperimentazioni sulle miscelazioni di “Partite di Rifiuti”, attraverso l’utilizzo di uno strumento digitale semplice e di orientamento alla miscelazione di rifiuti, anche con l’ausilio di tecniche già collaudate;
    - far parte di una community di “experience” industriale, che contribuisce con la propria ricerca allo sviluppo della conoscenza sul trattamento dei rifiuti pericolosi;
    - incrementare la produttività degli impianti attraverso l’automazione (affidabilità e minori costi di setup);
    - maggiore sostenibilità ambientale migliorando l’efficienza nel recupero di determinati materiali e una migliore utilizzazione delle risorse (energia, acqua, materiali di consumo).
  • A Davos, la Ellen MacArthur Foundation ha presentato un lavoro dedicato alla circular economy delle batterie EV e dei minerali critici. Il punto interessante non è il solo riciclo finale, ma la costruzione di una filiera che comprenda manutenzione, riparazione, refurbishment, remanufacturing, seconda vita delle batterie e solo alla fine recupero di alta qualità dei materiali. È un segnale significativo: la circolarità viene sempre più letta come strumento di sicurezza delle forniture di litio, nichel, cobalto e altre materie critiche, oltre che come politica ambientale.
  • Nel 2018 la produzione industriale in Italia ha avuto un fatturato di 140 miliardi di euro arrivando a produrre 30 milioni di tonnellate di alimenti. Se da un lato si stima che una frazione considerevole di questo cibo (8%) viene buttato senza nemmeno passare per la tavola, dall' altro lato la trasformazione industriale dei prodotti agroalimentari è accompagnata da una produzione di scarti che spesso supera, in peso, il prodotto finito. Da sempre questi scarti sono stati utilizzati per scopi secondari come mangime per animali o fertilizzanti, al giorno d'oggi i procedimenti per valorizzare gli scarti vanno dalla produzione di carta, di coloranti, fragranze, di cosmetici nutraceutici e farmaci, packaging commestibile, plastica compostabile, biocarburanti, alle biomasse.

    In questi tempi, dove il paradigma di economia circolare impone la revisione di tutti i cicli produttivi, valorizzare gli scarti significa non soltanto risparmiare i costi di smaltimento e salvaguardare l'ambiente, ma significa anche garantire la sostenibilità di un processo produttivo.

    Nella produzione del vino si stima che per ogni ettolitro di vino prodotto si producano circa 30 kg di scarti costituiti da vinacce, raspi, e altri residui. Da sempre gli scarti della lavorazione del vino sono stati utilizzati per produrre prodotti secondari. Le vinacce sono utilizzate per produrre la grappa, l'acido tartarico e il cremor tartaro. Possono essere utilizzate come fertilizzante o addizionate ai mangimi per animali o semplicemente come biomasse per la produzione di energia. Dai vinaccioli, ovvero i semi dell’uva, viene ricavato un olio. Gli scarti dunque sono inseriti integralmente nella filiera produttiva. Anche le olive, che come l'uva accompagnano la storia dell’umanità, vengono sfruttate al 100%, dopo la spremitura per ricavare l'olio il residuo, costituito dai noccioli frantumati e dalla polpa e la buccia delle olive, viene filtrato e si separano i frammenti dei noccioli. Questi frammenti sono ricchi di potere calorico per la presenza di olio e vengono trasformati in pellet per il riscaldamento civile o industriale. La frazione rimanente separata dall' acqua è detta sansa e viene usata come aggiunta al mangime bovino. Le acque reflue di lavorazione delle olive vengono filtrate e se ne ricavano acqua pulita, un residuo melmoso che si aggiunge alla sansa ed un concentrato di polifenoli che possono essere utilizzati dall' industria cosmetica e farmaceutica oppure possono essere usati come concime fogliare.

    Mentre il completo riutilizzo sembra essere il destino di tutti i residui dei processi di trasformazione di prodotti agroalimentari, negli ultimi anni l'interesse si è spostato verso quelle sostanze ad alto valore aggiunto contenute negli scarti, tra cui: proteine, polifenoli e grassi polinsaturi.

    La metabolomica, la scienza che studia i metaboliti, assume un ruolo sempre più importante nella valutazione dell'impatto che determinati alimenti possono avere sulla salute delle persone. Alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all' Adige (TN) si studia il metabolismo dei polifenoli contenuti nelle mele e l'effetto dei metaboliti corrispondenti nell' uomo. Si sa che i polifenoli ovvero flavonoidi, acidi fenolici e stilbeni, svolgono un'azione antinfiammatoria, anti-diabetogena e anti-cancerogena anche se ancora non si comprende il meccanismo di questa attività.

    Un nuovo termine è stato coniato 30 anni fa per indicare i principi attivi contenuti negli alimenti che hanno effetti benefici sulla salute: Nutraceutica, derivante dalla fusione di "nutrizione" e "farmaceutica", questo è un indicatore della percezione comune che la sana alimentazione non consista solo di carboidrati, proteine e vitamine.

    La nuova frontiera di valorizzazione degli scarti di origine alimentare è il recupero delle sostanze bioattive e antiossidanti che spesso sono presenti in misura maggiore nelle bucce e nelle parti aeree delle piante che non nella polpa dei frutti.

    A Bolzano si conducono studi per recuperare gli antiossidanti dagli scarti delle mele utilizzando come solvente anidride carbonica nello stato supercritico, a Bologna si studia l'estrazione dei polifenoli dagli scarti di macinatura delle olive mediante estrazione in fase solida. La stessa tendenza si ritrova negli altri paesi. Negli scarti agroalimentari si intravede un potenziale che aspetta di essere liberato. L' idea portante è quella di arricchire gli alimenti con i nutrienti estratti dalla frazione di scarto, aumentandone il potere nutritivo diminuendo allo stesso tempo la frazione di scarto. Nell' attesa che i meccanismi dell'azione protettiva di questi nutrienti siano compresi meglio resta la prospettiva che la tecnologia metta a disposizione una nuova generazione di prodotti ad alto valore nutritivo ed ecologicamente vantaggiosa.


    Riferimenti bibliografici

    1) FEM "I polifenoli della frutta contro Alzheimer e Parkinson"

    2) L. Piccinini "Estrazione di principi attivi da scarti agro-industriali mediante protocolli sostenibili"

    3) L. Bertin et al. "Recovery of high added value natural polyphenols from actual olive mill wastewater through solid phase extraction"

    4) Ferrentino et al. "Current technologies and new insights for the recovery of high valuable compounds from fruits by-products"

    5) "Scarti vegetali: una risorsa economica e sostenibile di composti bioattivi" (http://www.ccpb.it/blog/2015/10/12/scarti-vegetali-risorsa-economica-sostenibile-composti-bioattivi/)

  • Il progetto INERTEX ha perseguito la determinazione e standardizzazione dei processi di miscelazione, attraverso lo studio e la redazione di linee guida dei processi di miscelazione, che costituiranno utili strumenti anche per gli Enti autorizzatori che sono sempre impegnati ad individuare nuove metodiche alternative e migliorative da segnalare agli operatori di settore. Sono state elaborate le linee guida che tengono conto delle sperimentazioni effettuate nel progetto. Per dettagli e documentazione si rimanda alla SEZIONE PROGETTI del sito ICER.

    Dalle “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99” [1] “i processi di inertizzazione (ed in particolare i cosiddetti processi di “stabilizzazione e solidificazione”) sono impiegati nel trattamento di una vasta gamma di rifiuti pericolosi e non pericolosi e consentono di ridurre sensibilmente il rilascio di alcune sostanze inquinanti presenti nel rifiuto stesso, attraverso la formazione di composti insolubili che creano una struttura polimerica o cristallina stabile, in grado di imprigionare gli elementi tossici (stabilizzazione); tali processi, inoltre, migliorano le caratteristiche del rifiuto facilitandone la gestione, in quanto quest’ultimo viene trasformato in un prodotto solido, in genere con buona resistenza meccanica e bassa permeabilità. Il processo di stabilizzazione agisce sullo stato chimico-fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi modificando la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti stessi e trasformando, in genere, i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi.

    Se, in seguito al processo di stabilizzazione, le componenti pericolose non vengono completamente trasformate in sostanze non pericolose e possono risultare ancora disperdibili nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo il rifiuto è, invece, da considerarsi solo parzialmente stabilizzato.

    In tutti i processi di inertizzazione, si procede alla miscelazione del rifiuto o del terreno contaminato con leganti o altri reagenti chimici; gli additivi utilizzabili possono essere sia di natura inorganica che organica.

    I processi di inertizzazione possono costituire l'unica fase di trattamento del rifiuto liquido o solido o del terreno contaminato, ovvero essere adottati come trattamenti integrativi di altri processi (per esempio di lavaggio o incenerimento).

    In ogni caso, essi sono classificabili, a seconda dei reagenti utilizzabili, in:

    1.Processi a base di reagenti inorganici (cemento - a base neutra o acida, calce, argilla);

    2.Processi a base di reagenti organici (sostanze termoplastiche, polimeri organici, composti macroincapsulanti).”

    Dalle linee guida in materia di miscelazione rifiuti (art. 187 D. Lgs 152/2006) vi sono: 

    • Miscelazione non in deroga
    • Miscelazione in deroga 

    Per le miscelazioni di deroga “i soggetti che intendono effettuare operazioni di miscelazioni non in deroga di cui all’art. 187 D. Lgs. 152/2006 dovranno richiedere opportuna autorizzazione allegando la seguente documentazione: 

    1. Dettagliata relazione tecnica contenente: 
    • una esaustiva illustrazione circa la convenienza ambientale dell’operazione di miscelazione;
    • le misure da adottare in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e di tutela della salute umana e dell’ambiente;
    • le aree dedicate, le attrezzature, gli impianti e le modalità operative e la finalità del trattamento;
    • la potenzialità dell’impianto di miscelazione, espressa sia in t/g che in t/a;
    • la provenienza dei rifiuti da miscelare;
    • i CER, le caratteristiche di pericolosità (classe H) e lo stato fisico dei rifiuti da miscelare
    • il CER da attribuire alla miscela ottenuta;
    • il tipo di operazione cui sarà destinata la miscela 
    1. Scheda di miscelazione da compilare per ogni gruppo di rifiuti da miscelare.  

    Mentre per le miscelazioni in deroga al divieto generale di cui al comma 1 dell’art. 187 D. Lgs 152/2006, “la miscelazione può essere autorizzata a condizione che: 

    • sia effettivamente dimostrato, nella relazione tecnica presentata, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto;
    • l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli art. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/06 ovvero una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
    • sia effettivamente dimostrato, nella relazione tecnica presentata, che l’operazione di miscelazione è conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’art. 183, c.1, lettera nn) D.Lgs. 152/06;
    • l’operazione non può consistere né in una diluizione né in una miscelazione che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto e determini la declassificazione da rifiuto pericoloso a non pericoloso.” 

    Per delineare e progettare il workflow del software INERTEX sono state prese in considerazione delle precise definizioni presenti nel” regolamento all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti: 

    • "rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione": i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento;
    • "altri rifiuti inerti di origine minerale": i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;
    • "rifiuti inerti": i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;
    • "aggregato riciclato": aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;
    • "aggregato artificiale": aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;
    • "aggregato recuperato": aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;
    • "lotto di aggregato recuperato": un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato:
    • "produttore di aggregato recuperato" o "produttore": il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato:
    • "dichiarazione di conformità": la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato:
    • "autorità competente": l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte Il o del Titolo 1, Capo 1V, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.” 

    Il workflow per la progettazione del software INERTEX, prevede la suddivisione e il raggruppamento di miscele con sostanze tra loro compatibili partendo dalla distinzione tra rifiuti di smaltimento o recupero, stato fisico, pH, pericolosità (HP) ed infine la presenza di inquinanti e valori limite. Questo permette di determinare e standardizzare dei processi di miscelazione per aziende ed Enti autorizzati del settore, promuovendo una valutazione sostenibile, a basso impatto ambientale, in linea con i valori dell’economia circolare e con la bozza del nuovo regolamento nazionale (luglio 2024) sulla cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti (End of Waste).

     Per delineare il progetto INERTEX sono state prese in considerazione le linee guida in materia di miscelazione di rifiuti (art. 187 D. Lgs 152/2006) all’interno di impianti soggetti ad autorizzazione unica di cui all’art. 208 D.Lgs 152/2006 Parte IV e alle operazioni di miscelazione da effettuare all’interno di impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al D. Lgs152/2006 Parte II Titolo III-bis.

    “Ai fini delle presenti linee guida si intende per: 

    • Accorpamento: unione di rifiuti aventi medesimo codice CER al fine di ottimizzarne il trasporto successivo. L’accorpamento non comporta l’attribuzione di un diverso codice CER.
    • Diluizione: particolare tipo di miscelazione, espressamente non consentita neppure come “miscelazione in deroga” dall’art. 185 co. 5-ter D. Lgs 152/2006, che consiste in una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto, attuata al solo fine di ottenere la declassificazione del rifiuto da pericoloso a non pericoloso.
    • Miscelazione: unione di rifiuti aventi diverso codice CER ma medesimo stato fisico al fine di inviare la miscela ottenuta ad un diverso impianto di smaltimento o recupero. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. L’operazione di miscelazione comporta l’attribuzione di un diverso codice CER. La miscelazione di cui alla presente definizione è autorizzata come operazione R12 ovvero D13.
    • Miscelazione non in deroga: miscelazione di rifiuti pericolosi aventi medesime caratteristiche di pericolosità ovvero miscelazione di rifiuti non pericolosi.
    • Miscelazione in deroga: miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
    • Partita di rifiuti: quantità di miscela omogenea per cui si è effettuata la prova di miscelabilità.
    • Tecnico responsabile: soggetto che assume tale incarico in sede di rilascio di autorizzazione alla gestione dei rifiuti. “

    Attraverso queste è possibile combinare rifiuti con diverso codice CER, ma con lo stesso stato fisico.

    Alla base del progetto INERTEX vi sono i valori dell’economia circolare, quindi la predilezione a massimizzare, ove possibile, il recupero e il riciclo dei rifiuti a fine vita affrontando il tema della riduzione della pericolosità dei rifiuti industriali che determinano impatti significativi e immediati sull’ambiente. Questo filone è ripreso anche nella bozza del nuovo Decreto Inerti che riesamina i limiti sulla presenza di contaminanti negli aggregati recuperati, facilitando il processo di recupero senza compromettere la sicurezza ambientale, portando a processi di recupero più efficienti trasformando i rifiuti inerti in prodotti riutilizzabili. Tale sviluppo comporta un incremento del tasso di riciclo e un’espansione del mercato degli aggregati recuperati sostituendo i materiali inerti naturali in varie applicazioni edili e infrastrutturali.

    Alla base del progetto, inoltre, vi è la sicurezza dei lavoratori: è vietata la miscelazione di rifiuti che possa causare una dannosa ripercussione sugli operatori, come una miscelazione che sviluppa gas tossici o molesti, come reazioni esotermiche e di polimerizzazione.

    Nel caso il recupero/ripristino della miscela di rifiuti non sia tecnicamente o economicamente fattibile, la miscelazione può essere effettuata al fine di garantire il corretto smaltimento dei rifiuti in discarica, rispettando però, l’art. 2 del D.M. 27/09/2010.

    Seguendo queste linee guida è stato sviluppato il workflow precedentemente riassunto, prestando particolare attenzione alla destinazione del rifiuto e alle caratteristiche chimico-fisiche per la miscelazione.

    Le operazioni di miscelazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, il quale deve esperire tutte le verifiche necessarie sulla natura, compatibilità e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. L'esito della verifica deve essere annotato nel registro di miscelazione, nel quale sono registrate le miscelazioni effettuate (R12 o D13), e la precedente operazione di carico (dallo stoccaggio D15 o dal ricondizionamento D13 per l'operazione di miscelazione D13, dalla messa in riserva R13 per l'operazione di miscelazione R12) con l’annotazione delle tipologie (CER e, per i rifiuti pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) e le quantità dei rifiuti miscelati con il CER attribuito alla miscela risultante riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui è stata collocata.

    Quando una partita di rifiuti viene smaltita attraverso una operazione di miscelazione, come descritto in precedenza, bisogna tenere in considerazione una prima operazione di classificazione: 

    • R12 qualora la miscela di rifiuti ottenuta sia da destinare a recupero;
    • D13 qualora la miscela di rifiuti ottenuta sia da destinare a smaltimento. 

    Quando non è possibile fare questa differenziazione vengono attribuiti alle miscele ottenute codici CER della famiglia 19 (Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti...). Qualora tra i rifiuti da miscelare vi sia anche un solo rifiuto pericoloso (Definizione art. 183 D. Lgs 152/2006: rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato / della parte quarta del presente decreto) il CER da attribuire alla miscela deve essere pericoloso.

    La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui i rifiuti originari posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica; tale condizione dovrà essere accertata nella caratterizzazione di base di cui all'art. 2 del D.M. 27/09/2010.

    Per la miscelazione bisogna tenere anche in considerazione l’Art. 187, comma 1 d. Igs 152/06, che vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità (HP) differenti e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, precisando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

    Una volta ottenute queste prime classificazioni di compatibilità, in base alla destinazione, codice CER, viene diminuito il potenziale inquinante attraverso analisi chimico-fisiche per determinare una miscelazione sicura, per esempio andando a valutare la compatibilità del pH, e la pericolosità(HP) ed infine la presenza di inquinanti e valori limite tenendo in considerazione i seguenti regolamenti presenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

    • REGOLAMENTO (UE) 2019/636 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2019 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;
    • REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione);
    • REGOLAMENTO (UE) 2022/2400 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti. 

    Nello specifico sono stati presi in considerazione i parametri per l’elaborazione delle procedure di inertizzazione di fanghi da galvanica, polveri di alluminio, polveri a base di Magnesio metallico e una netta separazione della sedimentazione di solidi sospesi su rifiuti liquidi attraverso una miscelazione tra rifiuti.

    Oltre ai tre regolamenti citati sono state valutate anche le “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e

    l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99” che trattano l’impatto ambientale e la gestione in impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi classificandoli in:

    1. Inertizzazione che comprende: la stabilizzazione/solidificazione ed i trattamenti termici ad alta temperatura;
    2. Altri trattamenti che comprendono: l’estrazione e separazione, il desorbimento termico, la disidratazione, la separazione meccanica.

    Questi processi generalmente prendono in considerazione operazioni di pretrattamento per un successivo recupero o smaltimento del rifiuto.

  • L’Italia ha provveduto a rinotificare alla Commissione europea lo schema di Regolamento per l’aggiornamento del decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973, recante “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale”, limitatamente alle bottiglie in PET riciclato.

    Infatti il provvedimento era stato già notificato alla Commissione europea lo scorso 18 agosto ma il procedimento è stato interrotto per favorire una modifica dello schema.

  • In data 20 gennaio 2021 è stato approvato il progetto di legge del Governo Federale tedesco per l'attuazione dei requisiti della direttiva sulla plastica monouso e della direttiva quadro sui rifiuti nella attuale legge sugli imballaggi (VerpackG).
    L'obiettivo dell’aggiornamento legislativo è quello di implementare alcuni requisiti delle direttive UE alle leggi già vigenti sul territorio tedesco, puntando così a un ulteriore sviluppo ecologico e sostenibile della gestione dei rifiuti di imballaggio.
    In particolare il provvedimento prevede che dal 1° gennaio 2022 i produttori e i successivi distributori di imballaggi primari e secondari che non vengono raccolti presso il consumatore finale (ambitoB2B), imballaggi da trasporto, imballaggi riutilizzabili e imballaggi di prodotti nocivi, hanno l’obbligo di fornire documentazione attestante il ritiro e il recupero, come previsto dalla Legge(§15 VerpackG).
  • Entra in applicazione la maggior parte del Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti. Parte contemporaneamente DIWASS, Digital Waste Shipment System, che digitalizza le procedure per le movimentazioni transfrontaliere dei rifiuti soggette a notifica e autorizzazione preventiva. Il nuovo sistema punta a facilitare la circolazione intra-UE dei rifiuti destinati al recupero, migliorare la tracciabilità delle materie prime secondarie e contrastare le esportazioni problematiche. Dal 21 maggio tutti gli export di rifiuti plastici verso Paesi terzi sono sottoposti a regole più stringenti; dal 21 novembre 2026 sarà inoltre vietata l'esportazione di rifiuti plastici verso Paesi non OCSE
  • È stata pubblicata sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la proposta di Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si tratta dello strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti.

    Il PNGR è previsto dall’articolo 198bis della legge 152 del 2006, introdotto con il recepimento del pacchetto europeo per l’economia circolare a settembre 2020, ed è stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come una delle riforme principali della missione sull’economia circolare (M2C1). L’obiettivo del Programma è colmare il gap impiantistico, aumentare il tasso di raccolta differenziata e di riciclaggio al fine di sviluppare nuove catene di approvvigionamento di materie prime seconde dal ciclo dei rifiuti, in sostituzione di quelle tradizionali e contribuire alla transizione energetica. Si tratta di una riforma che deve accompagnare e sostenere i due investimenti del PNRR per l’economia circolare, uno da 1,5 miliardi e l’altro da 600 miliardi, i cui avvisi si stanno chiudendo in questi giorni.

    La pubblicazione del PNGR, per permettere la consultazione pubblica, è prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), necessaria per l’approvazione del Programma. Cittadini e organizzazioni interessate possono esaminare la bozza di documento e presentare le proprie osservazioni entro 45 giorni dalla pubblicazione.

    Per maggiori info QUI
  • Con il Decreto Ministeriale del 24 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecolologica ha approvato il Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti, con valenza per gli anni dal 2022 al 2028.
    Il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) è lo strumento, previsto e definito dall’articolo 198- bis del Testo Unico Ambientale, di indirizzo per le Regioni e le Province autonome per la pianificazione della gestione dei rifiuti.
    Il PNGR definisce i macro-obiettivi, le macro-azioni, i target, definisce i criteri e le linee strategiche a cui le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi nella elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti. Il PNGR è, quindi, lo strumento di indirizzo e supporto alla pianificazione della gestione dei rifiuti volto a garantire:
    Il Programma contiene: 

    • dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte;
    • la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione;
    • l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi;
    • l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f;
    • lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi;
    • l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità' di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità' di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale;
    • l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo;
    • la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare

    Il Programma, con un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028), partendo dal quadro di riferimento europeo, è preordinato a orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente. Il Programma si pone come uno dei pilastri strategici e attuativi della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, insieme al Programma nazionale di Prevenzione dei rifiuti e ad altri strumenti di policy.
    Si evidenzia, in questa sede, che il Programma ha inoltre individuato, dopo ampia e articolata discussione, sulla base delle priorità indicate dalle regioni, i seguenti flussi strategici analizzati ai fini della elaborazione del Programma:

    1 rifiuti urbani residui da raccolta differenziata

    2 rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani

    3 scarti derivanti dai trattamenti: a. delle frazioni secche da raccolta differenziato; b. delle frazioni organiche

    4 rifiuti organici

    5 rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

    6 rifiuti inerti da costruzione e demolizione

    7 rifiuti tessili

    8 rifiuti in plastica

    9 rifiuti contenenti amianto

    10 veicoli fuori uso

    11 rifiuti sanitari a rischio infettivo

    12 fanghi di depurazione delle acque reflue urbane

     Per maggiori info clicca QUI

  • La Commissione europea ha pubblicato lo scorso 30 novembre la proposta di Regolamento relativa agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio che, una volta adottata ufficialmente dall’Europa (dopo i necessari passaggi in Parlamento e Consiglio europeo), sarà immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri. 

    La proposta di Regolamento della CE persegue tre obiettivi: prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e ridurne la quantità; incentivare il riciclo di alta qualità e ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie; creare un mercato efficiente per le materie prime secondarie. 

  • Pubblicato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (cd. Direttiva SUP), in vigore dal 14 gennaio 2022 (S.O. n. 41/L della G.U. n. 285 del 30 novembre 2021).

    Tra le disposizioni riportate segnaliamo l’introduzione della definizione di plastica stabilita a livello europeo, che comprende anche i polimeri naturali modificati chimicamente, nonché l’obbligo di contenuto minimo di materiale riciclato nella produzione di contenitori per bevande (almeno il 30% entro il 2030) e percentuali minime di raccolta differenziata per i relativi rifiuti, pari al 77% entro il 2025 e al 90% entro il 2029.

  • Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022 è stato pubblicato il decreto 15 giugno 2022, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica d’intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute, sulle misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009.
  • L’economia circolare è un obiettivo importante anche nel settore costruzioni e demolizioni (C&D), in particolare per un materiale versatile come il cartongesso, per il quale la Commissione Europea ha fissato un target di recupero del 70% per il 2020 [1]. Il cartongesso è generalmente composto per il 93% da gesso e per il 7% da carta [2]. Nonostante il gesso sia totalmente ed eternamente recuperabile e possa chiudere in maniera efficace il ciclo del materiale, grandi quantità di rifiuti in gesso sono ancora destinati a discarica in tutto il mondo. Lo smaltimento del gesso in discarica o il suo utilizzo in impianti di incenerimento è legato ad aspetti negativi come la produzione di acido solfidrico che può potenzialmente contaminare acque di superficie e sotterranee ed è conosciuto come uno dei principali responsabili delle piogge acide [3].

    Il processo di recupero del cartongesso consiste nella separazione del gesso dal rivestimento in carta a da altre impurità. Alcuni studi hanno dimostrato che il gesso recuperato presenta un consumo energetico del ciclo di vita del tutto simile al gesso vergine, tuttavia le emissioni di gas serra risultano molto minori rispetto a quest’ultimo [4]. Generalmente, i rifiuti di cartongesso generati da processi di fabbricazione e siti di costruzione (cantieri) sono materiali da preferire per il processo di recupero per il basso o nullo livello di contaminazione. Cartongesso proveniente da demolizioni o lavori di ristrutturazione, invece, contiene solitamente un più alto livello di contaminanti che comporta difficoltà e costi maggiori nel processo di recupero [5]. Per questo motivo, la decostruzione manuale è una fase essenziale nel processo di recupero, per ottenere materiale con bassi livelli di contaminazione ed aumentare quindi la qualità del gesso recuperato. Sebbene siano stati identificati numerosi mercati finali per il gesso recuperato, inclusi gli utilizzi come additivo nella produzione di cementi, assorbente per oli/grassi e stabilizzante per manti stradali, i due utilizzi predominanti restano la produzione di nuovo cartongesso e l’impiego come ammendante per suoli, per i quali sono richiesti standard di purezza molto rigorosi. Un mercato potenziale in crescita è rappresentato dall’applicazione come ammendante agricolo, grazie alla predisposizione a fornire preziosi nutrienti come calcio e solfuro per finalità di fertilizzazione e crescita delle piante [5].

    Nonostante l’identificazione di numerosi mercati di sbocco, il cartongesso presenta ancora bassi tassi di recupero dovuti principalmente agli esigui costi di smaltimento in discarica e ad una flebile domanda di mercato. Quest’ultima è minacciata altresì dalla concorrenza del gesso sintetico (gesso da desolforazione dei gas di combustione) prodotto dalle centrali elettriche a carbone, che presenta livelli di purezza più alti (~96%) rispetto al gesso naturale (~80%), divenendo quindi un’opzione più conveniente. Nonostante il recupero del cartongesso presenti ancora numerose sfide come la competitività di mercato, la presenza di contaminanti e gli alti costi produttivi, il ruolo dei governi è essenziale per creare domanda di mercato e promuovere investimenti per tecnologie all’avanguardia, che permettano di ottenere prodotti finali di alta qualità ad un costo ragionevole [5].  

     

    Riferimenti bibliografici

    1. European Commission, 2014a. Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe.
    2. Turley, W., 1998. What’s happening in gypsum recycling. Build. Mater. 5, 8-12.
    3. Jang, Y.C., Townsend, T., 2001. Sulfate leaching from recovered construction and demolition debris fines. Environ. Res. 5, 203-217.
    4. Rivero Jimenez, A., Sathre, R., Garcia Navarro, J., 2016. Life cycle energy and material flow implications of gypsum plasterboard recycling in the European Union. Resources, Conservation and Recycling 108, 171-181.
    5. Ndukwe, I., Yuan, Q., 2016. Drywall (Gyproc Plasterboard) recycling and reuse as a compost-bulking agent in Canada and North Amercia: A review. Recycling 1, 311-320.
  • È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (serie L del 22 gennaio) il Regolamento UE 2025/40 in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Questo provvedimento modifica il Regolamento UE 2019/1020 e la Direttiva UE 2019/904, abrogando al contempo la Direttiva UE 94/62/C.

    L’articolo 2 del Regolamento chiarisce che le nuove disposizioni si applicano a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, senza distinzione del contesto in cui vengono generati.

    # Obiettivi principali del Regolamento
    Il nuovo quadro normativo mira a:
    - Ridurre la quantità di rifiuti da imballaggio
    - Promuovere la sostenibilità degli imballaggi
    - Regolamentare la responsabilità estesa del produttore
    - Incentivare il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta, il trattamento e il riciclo dei rifiuti di imballaggio
    - Armonizzare le normative nazionali per garantire il corretto funzionamento del mercato interno

    # Requisiti per la sostenibilità degli imballaggi
    Il Capo II (artt. 5-12) introduce specifiche prescrizioni per garantire la sostenibilità degli imballaggi, riguardanti:
    - Presenza di sostanze chimiche (PFAS)
    - Riciclabilità e contenuto minimo di materiale riciclato
    - Compostabilità
    - Riduzione degli imballaggi superflui
    - Condizioni per il riuso

    # Conformità e certificazione
    Per dimostrare la conformità al Regolamento, i produttori potranno avvalersi del modulo A dell'Allegato VII (controllo interno della produzione, ex decisione 768/2008), senza necessità di ricorrere a organismi terzi. La documentazione tecnica dovrà includere una relazione dettagliata sulle prove eseguite.

    L’articolo 35 stabilisce che test, misurazioni e calcoli devono essere effettuati con metodi affidabili, accurati e riproducibili, riconosciuti a livello tecnico e scientifico. L’applicazione di norme armonizzate presuppone automaticamente la conformità ai requisiti dell’articolo 35, inclusi i test condotti da organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008 (art. 36).

    # Comunicazione delle asserzioni ambientali
    Il Regolamento introduce nuove disposizioni sulla comunicazione delle asserzioni ambientali relative agli imballaggi. Queste potranno essere formulate solo se supportate da evidenze documentate, dimostrando il rispetto dei requisiti minimi previsti.

    # Entrata in vigore
    L’applicazione della normativa avverrà in modo graduale a partire dal 12 agosto 2026. Alcune disposizioni, come quelle relative al contenuto minimo di materiale riciclato, entreranno in vigore successivamente, ovvero dal 1° gennaio 2030 o tre anni dopo l’adozione di un apposito atto di esecuzione da parte della Commissione Europea.

    Per maggiori info clicca QUI
  • La Circular Plastic Alliance ha pubblicato una relazione intitolata “Supporting greater uptake of recycled plastics in Europe” dove vengono identificate e approfondite le necessità e le soluzioni per aumentare l’uso della plastica riciclata nei prodotti.La relazione raccomanda una più stretta collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati della catena del valore della plastica in Europa, sottolineando la necessità della definizione di nuove norme europee sulla plastica riciclata (es. Progetto di richiesta, disponibile qui, che la Commissione europea ha inviato recentemente agli organismi di normazione CEN e CENELEC affinché vengano elaborate e definite nuove norme volontarie e standard sulla plastica riciclata).

  • Circulose ha annunciato il riavvio dello stabilimento di Ortviken, a Sundsvall, il primo impianto industriale al mondo dedicato al riciclo chimico tessile-tessile. La produzione della polpa CIRCULOSE®, ottenuta interamente da tessili di cotone dismessi, dovrebbe riprendere nel quarto trimestre 2026. Lo stabilimento ha una capacità annua dichiarata di 60.000 tonnellate e il rilancio è supportato da impegni di acquisto di 11 brand. Il dato interessante è proprio il passaggio dalla fase pilota alla scala industriale, uno dei problemi principali del riciclo tessile avanzato.
  • L’Assemblea dell’ONU per l’ambiente (UNEA-5), lo scorso 2 marzo 2022, ha approvato una risoluzione per porre fine all'inquinamento da rifiuti di plastica mettendo le basi per un accordo vincolante entro il 2024.

    La risoluzione, intitolata "End Plastic Pollution: Towards an internationally legally binding instrument", istituisce un Comitato intergovernativo di negoziazione che inizierà i suoi lavori nel 2022 e avrà il compito di completare una bozza di accordo globale entro la fine del 2024. Tale strumento sarà giuridicamente vincolante per i Paesi firmatari e dovrà riflettere le diverse alternative per affrontare l'intero ciclo di vita della plastica, la progettazione di prodotti e materiali riutilizzabili e riciclabili e la necessità di una maggiore collaborazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia, nonché rafforzare le capacità e la cooperazione scientifica e tecnica. Al termine dei lavori del Comitato intergovernativo, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente convocherà una conferenza diplomatica per adottarne l'esito e aprirlo alle firme.

    L'Assemblea dell’ONU, per evidenziare la necessità di adottare quanto prima le misure necessarie per eliminare l’inquinamento da plastica, ha sottolineato come la produzione di plastica sia passata dalle 2 Mt del 1950 alle 348 Mt del 2017, diventando un'industria globale del valore di 522,6 miliardi di dollari e per la quale si prevede un raddoppio della sua capacità produttiva entro il 2040.

  • Diventa operativo il Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (xFIR) per i soggetti obbligati. Il 13 febbraio rappresenta anche l'ultima scadenza di iscrizione prevista dal D.M. 59/2023 per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Da quel momento questi operatori devono tenere digitalmente il registro di carico e scarico e, per i rifiuti pericolosi, utilizzare il FIR digitale. Il MASE ha inoltre adottato il Decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, disciplinando cosa fare in caso di indisponibilità del RENTRI o della connessione. È una delle trasformazioni regolatorie più significative della gestione dei rifiuti italiana degli ultimi anni.
  • La Corte di Giustizia europea ha stabilito che la norma nazionale che subordina la cessazione della qualifica di rifiuto di terre da scavo non contaminate alla soddisfazione di criteri formali irrilevanti per la protezione ambientale viola il diritto UE. 

    Con tale sentenza si giudicava l’impiego di terre da scavo per il miglioramento della qualità del suolo agricolo, in considerazione del rispetto di certe caratteristiche qualitative

  • Il lockdown ha bloccato la maggior parte delle attività. Solamente quelle attività ritenute strategiche e primarie hanno potuto continuare la propria occupazione. Ovviamente vanno escluse da questo ragionamento tutti quei servizi pubblici, come sanità e sicurezza, che sono necessari.

    Durante il lockdown sono infatti andate avanti varie indagini e, nel corso del mese corrente, ci sono state ben quattro operazione atte a smantellare diversi traffici illeciti di rifiuti.

    I primi di maggio, infatti, ci sono state ben due operazioni.

    Al porto di Salerno ha avuto luogo un blitz coordinato dalla Guardia di Finanza di Salerno, con l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, emesse dal Tribunale di Salerno, per 69 indagati. Tra i reati contestati, oltre a contrabbando e traffico internazionale di rifiuti, ci sono ipotesi di peculato, corruzione, falso, ricettazione.

    Sempre a inizio mese, questa volta in Veneto, i Carabinieri del NOE di Treviso hanno arrestato 9 persone e sequestrato beni per un valore superiore al milione di euro. Un'attività di investigazione dalla durata di un anno, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, che è riuscita a sventare un'importante organizzazione nel traffico illecito di rifiuti.

    Nella seconda metà del mese, con un'operazione che ha coinvolto Carabinieri e Guardia di finanza, sono state attuate sei misure di custodia cautelare verso soggetto ritenuti responsabili di traffico illecito di rifiuti a carattere transnazionale, operazione avvenute tra le province di Gorizia, Napoli e Belluno. I sei soggetti sono accusati di aver smaltito in maniera illecita un quantitativo di circa 4.500 tonnellate di rifiuti speciali, balle reggiate di un metro cubo di rifiuti in plastica, all'interno di alcuni capannoni; coinvolte anche alcune ditte di trasporti slovene.

    E ancora, il 27 maggio, è partita una nuova operazione per contrastare il traffico di rifiuti. I Carabinieri del NOE di Milano, coordinati con i Comandi Provinciali dei Carabinieri provinciali, hanno scoperto un'organizzazione che avrebbe smaltito illegalmente, probabilmente in discariche abusive, un quantitativo di rifiuti quantificabile in circa 23.000 tonnellate, provenienti dal Nord Italia. Tra le regioni coinvolte ci sono: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia.

    I danni provocati da queste attività illecite sono difficili da quantificare. Oltre al danno ambientale, già di una certa entità, il danno per il mancato recupero della materia smaltita illegalmente è ingente. Perché l'economia circolare passa anche attraverso la corretta gestione del rifiuto e, senza una gestione adeguata, tutti gli sforzi fatti fino ad oggi rischiano di essere stati vani.