Regolamento UE 2025/40: Le Nuove Norme su Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio
L’articolo 2 del Regolamento chiarisce che le nuove disposizioni si applicano a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, senza distinzione del contesto in cui vengono generati.
# Obiettivi principali del Regolamento
Il nuovo quadro normativo mira a:
- Ridurre la quantità di rifiuti da imballaggio
- Promuovere la sostenibilità degli imballaggi
- Regolamentare la responsabilità estesa del produttore
- Incentivare il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta, il trattamento e il riciclo dei rifiuti di imballaggio
- Armonizzare le normative nazionali per garantire il corretto funzionamento del mercato interno
# Requisiti per la sostenibilità degli imballaggi
Il Capo II (artt. 5-12) introduce specifiche prescrizioni per garantire la sostenibilità degli imballaggi, riguardanti:
- Presenza di sostanze chimiche (PFAS)
- Riciclabilità e contenuto minimo di materiale riciclato
- Compostabilità
- Riduzione degli imballaggi superflui
- Condizioni per il riuso
# Conformità e certificazione
Per dimostrare la conformità al Regolamento, i produttori potranno avvalersi del modulo A dell'Allegato VII (controllo interno della produzione, ex decisione 768/2008), senza necessità di ricorrere a organismi terzi. La documentazione tecnica dovrà includere una relazione dettagliata sulle prove eseguite.
L’articolo 35 stabilisce che test, misurazioni e calcoli devono essere effettuati con metodi affidabili, accurati e riproducibili, riconosciuti a livello tecnico e scientifico. L’applicazione di norme armonizzate presuppone automaticamente la conformità ai requisiti dell’articolo 35, inclusi i test condotti da organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008 (art. 36).
# Comunicazione delle asserzioni ambientali
Il Regolamento introduce nuove disposizioni sulla comunicazione delle asserzioni ambientali relative agli imballaggi. Queste potranno essere formulate solo se supportate da evidenze documentate, dimostrando il rispetto dei requisiti minimi previsti.
# Entrata in vigore
L’applicazione della normativa avverrà in modo graduale a partire dal 12 agosto 2026. Alcune disposizioni, come quelle relative al contenuto minimo di materiale riciclato, entreranno in vigore successivamente, ovvero dal 1° gennaio 2030 o tre anni dopo l’adozione di un apposito atto di esecuzione da parte della Commissione Europea.
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